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Più puzzled che bad: il cittadino di fronte al diritto ai tempi del Covid-19


8 Mag , 2020|
| Visioni

Qualcuno mi dica cosa devo fare. È questa la domanda che assilla l’uomo confuso –  il paradigmatico puzzled man teorizzato dal grande Herbert Hart nel suo monumentale The Concept of Law –, che guarda al diritto al fine di ottenere da quest’ultimo una guida pratica per dirigere la sua vita, o almeno certe sue condotte sociali. Non è affatto un cinico e un calcolatore prudenziale, come il bad man immaginato dal realista Holmes (The Path of the Law, 1897) – quello, sì, che del diritto vuole solo conoscere soltanto la maniera di evitarne le punizioni. Piuttosto il puzzled man è solo perplesso o semplicemente ignorante; il diritto gli appare un oggetto complicato e assai misterioso, quasi arcano nel suo tecnicismo esasperato. E ragioni per capirne lo stato confusionale ce ne sarebbero, eccome, dinnanzi ad un coacervo sempre più alluvionale, caotico e spesso incoerente di fonti normative, che si sovrappongono schizofreniche, come pure di materiali giuridici spesso inutilmente complicati. Negli ultimi tempi, poi, la confusione si è fatta più che altro stato ebefrenico, che travolge chiunque si impelaghi nel tentativo di comprendere quale sia il diritto realmente vigente, qui ed ora. Addirittura oggetto di controversia cognitiva è persino a quale “sovrano” obbedire, volendo rispolverare una concezione miseramente imperativistica e minimalista.

Come non essere puzzled, sia detto in sincerità,di fronte al diritto ai tempi del coronavirus, in presenza di una situazione di drammatica urgenza che ha dato la stura a provvedimenti normativi frettolosi (si può capire), ma troppo spesso contraddittori tra loro, dati con un ritmo incalzante, se non forsennato, e contrassegnati dalla presenza di criptiche e vaghe formulazioni. Causa, quest’ultime, sia detto per inciso, di una pletora di legittimi dubbi interpretativi e titubanze ermeneutiche da dipanare nel silenzio, per ora, dell’interprete giudiziale. Il parossismo del fenomeno –  giusto per fornire un esempio tra i tanti offertici in questo periodo –, lo si è colto, lampante, qualche giorno fa, allorquando un governo regionale si è ribellato, per così dire, alle linee dettate dall’esecutivo nazionale con un proprio DPCM (strumento normativo il cui utilizzo per sospendere le clausole costituzionali potrebbe essere oggetto di disputa teorica, ma tant’è). Ma una Regione riottosa, si sa, non farebbe problema, non tanto da stracciarsi le vesti almeno, se non fosse che – questo, sì, assai più sorprendente – gran parte dei Comuni di quella stessa Regione si sono ribellati a loro volta alla ribellione. E lo hanno fatto a suon di piccate contro-ordinanze (le quali, dopo il Covid-19, sono, forse, tra gli elementi più caratterizzanti di questo momento storico, con la detronizzazione fattuale della legge come fonte primaria, e legittimata democraticamente, del diritto).

Nondimeno, non intendo qui prendere parte al dibattito, già molto vispo e acceso, in merito al contrasto tra le diverse fonti (e poteri) e su quale sia lo strumento giuridico più utile, o corretto, per risolvere il problema (procedimento ex art. 120 Cost., diffida e impugnazione, art. 118 Cost., e via dicendo). Mi interessa di più sottolineare, per frenare ogni tentativo leggero di biasimo, le ragioni dell’uomo puzzled di lagnarsi della ormai insostenibile incertezza del diritto ai tempi del coronavirus. Soprattutto quando, e fuor di metafora, a distanza di un tiro di sasso da chi sta rintanato in casa, in rigida quarantena, v’è chi (pur suo pari in diritto) gusta tranquillamente un caffè seduto al tavolino di un bar, magari rimirando il panorama offerto dal mare di una assolata giornata di primavera. Come, specularmente, tra chi il bar può aprirlo, e lavorarci, e chi no.  Così, situazioni pressoché identiche – cittadini di Comuni senza differenze in termini di contagi – sono trattate in modo platealmente diseguale, e sul piano delle libertà costituzionali per giunta, dove la diseguaglianza dovrebbe risultare intollerabile ed odiosa. Senza dimenticare, poi, l’impasse pratico di molti cittadini la cui fedeltà al diritto è messa a dura prova da clausole generali semanticamente “sdrucciolevoli”, suscettibili di una pletora di diverse interpretazioni, tutte plausibili sul piano squisitamente teorico (come intendere, del resto e nella prassi effettiva, la locuzione “congiunti”? Rifarsi al codice, oppure alle faq del Ministero, nuove fonte “esotica”, ma che si picca di farsi essoterica, del diritto?). Così, inevitabilmente, si assiste ad un’applicazione di tali regole a macchia di leopardo, con buona pace della pretesa esplicita di certezza del diritto. Certo, i problemi della (in)certezza del diritto vengono assai da lontano, sarebbe grossolanamente ingenuo negarlo; ma questa situazione ha permesso di portare allo scoperto molti altri nervi dolenti, mettendo a nudo non solo lo scontato problema dell’eguaglianza di fronte al diritto, ma involgendo anche il discorso sul senso del diritto stesso. Forse abbiamo dimenticato – ed è questa un’occasione per rammentarlo a noi stessi –  che il diritto non è soltanto la norma del fatto concreto, la retribuzione di un misfatto o la sentenza di un giudice che risolve un quesito del diritto. Il diritto non serve solo a risolvere controversie, punire o accertare un fatto e dove sussumerlo. Esso è, anche, o perlomeno deve essere, una guida pratica per i consociati, una fonte cognitiva necessaria per affrontare la complessità pratica del mondo, e il cui accesso è una precondizione democratica. Il diritto, e questo è un principio archimedeo della democrazia (ma non solo), deve necessariamente potersi predicare accessibile cognitivamente per chi in base ad esso sarà definito responsabile. Epperò –  mi chiedo –, in questo particolare momento storico, come sia possibile discettare di senso civico e lealtà rispetto a precetti giuridici che i cittadini non capiscono, subissati di “provvedimentini”, forse improvvidi (o forse no), ma di certo portatori di incertezza e, di conseguenza, di diseguaglianza. Che dire poi del criterio delle fonti, oggi più che mai ermetico e scivoloso, laddove in presenza di ordinanze antinomiche ci si arrovella su chi debba prevalere, tra Stato, Regione e Comune. Che rispondere, dunque, a quel puzzled man che il primo maggio non sapeva quale precetto ossequiare, in balia del chiacchiericcio saccente di certi media dalla sfacciata sicumera giuridica. E l’indeterminatezza precettiva è poi in distonia con la gravità della situazione che tali regole dovrebbero disciplinare, allorché sarebbe piuttosto necessaria una obbedienza precisa e puntuale, ostacolata invece da una panoplia di regole confuse e da fonti in contraddizione (perlomeno agli occhi del profano, ma oggetto di disputa non oziosa tra giuristi accademici). Di certo non v’è alcuna parvenza di democrazia allorquando ai cittadini non è dato di comprendere gli obblighi a cui sarebbero tenuti. Cittadini che, peraltro, non hanno per nulla i tratti ferini di bad men selvaggi e terribili, da combattere dispiegando sofisticati droni ed elicotteri; ma appaiono al più come semplici persone che vorrebbero obbedire al diritto ma non sanno come fare e cosa fare. E non trovano, sul serio, chi sappia spiegarglielo in modo certo. Forse aveva proprio ragione il grande poeta Wystan Hugh Auden quando, nel 1939, paragonava il diritto all’amore, con i versi della sua magnifica Love like Law (Like love we don’t know where or why…). Soltanto che all’amore – chissà – ci si può sottrarre; nei confronti del diritto farlo è quantomeno più complicato.

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