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Ridimensionare un falso problema: i congiunti nel DPCM del 26 aprile 2020


8 Mag , 2020|
| Visioni

Il lockdown imposto dall’emergenza pandemica in corso non poteva che avere riflessi significativi sulle famiglie, sugli affetti e sulle relazioni giuridiche che li imbrigliano. Se è vero che il diritto di famiglia costituisce uno straordinario strumento di governo della società, dal momento che al suo interno si disciplinano i rapporti interpersonali, sessuali e intergenerazionali[i], appare centrale interrogarsi sull’impatto che la normativa di emergenza imposta dal diffondersi della sindrome COVID-19 ha avuto sulle relazioni familiari e sulle relazioni affettive tout court.

Si è osservato acutamente come questo coronavirus abbia comportato una misurazione della qualità della relazione (im)possibile, di modo che «[s]e la fisicità dell’incontro contiene in sé il germe di una potenziale infezione, se, dunque, il contatto ora vale nella forma di una sostanziale contaminazione, è la ragione del distacco a prevalere»[ii].

Anche le relazioni affettive, infatti, in questo periodo si sono dovute confrontare con le ragioni del distanziamento sociale, nuova forma di solidarietà in grado di arginare la diffusione della pandemia e tutelare così la salute individuale e collettiva.

In tale contesto, strabiliante è apparso il dibattito politico sviluppatosi attorno alla nozione giuridica di “congiunto” e al falso problema del preteso predominio culturale del modello di famiglia tradizionale, che è quello eterosessuale, bigenitoriale, nucleare. La pietra dello scandalo è stata l’emanazione del DPCM del 26 aprile 2020[iii], che come ormai noto all’art. 1 lettera a) prevede che, a partire dal 4 maggio 2020, siano «consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

Tale previsione normativa è stata fortemente criticata, a livello mediatico[iv], politico[v] e istituzionale[vi], poiché è stata percepita come cartina al tornasole dello “stato dell’arte” in materia di affettività nel nostro Paese, “stato dell’arte” che tenderebbe ad escludere le affettività “altre” da quelle che si conformano ad un paradigma di famiglia tradizionale. Una critica che avrebbe dovuto spingere i giuristi ad intervenire in maniera più incisiva nel dibattito pubblico, per chiarire o quantomeno ridimensionare la portata di un vero e proprio misunderstanding.

D’altra parte, tradizionalmente è proprio dell’attività del giurista il distinguere fenomeni giuridici affini, delineare, classificare e ordinare fattispecie ed effetti. Il quesito giuridico da sciogliere in fretta, invero, è stato: il “congiunto” indica solo un “familiare” in senso stretto? La risposta immediata, pertanto, avrebbe dovuta essere netta. No, il termine congiunto non indica di certo solo il familiare, dal momento che se così fosse stato – ed allora la critica che considerava il DPCM come specchio di una concezione tradizionale e patriarcale di famiglia sarebbe stata senz’altro corretta – si sarebbe dovuto utilizzare la nozione tecnico-giuridica di “parenti”.

La parentela, difatti, è giuridicamente definita dall’art. 74 c.c. e designa proprio quel «vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». Posto allora che il termine “congiunti” non coincide con il termine “parenti”, occorre interrogarsi su un piano sistematico se essa corrisponda o meno alla nozione di “prossimi congiunti”, come definita dall’art. 307 c.p., comma 4. Anche in questo caso abbiamo una definizione legale che ci dice che sono prossimi congiunti «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Dal mero dato letterale, quindi, emerge già che tale nozione comprende anche le unioni civili, quale forma di famiglia “altra” da quella tradizionale. Ma vi è di più, dal momento che se questa è la definizione legale, a cui si unisce la giurisprudenza penale che la estende ai conviventi di fatto e quella civile che la estende ai fidanzati (in materia di responsabilità extracontrattuale), rimane comunque evidente che nel DPCM si è rinunciato all’aggettivazione “prossimi” che nel dettato del codice penale connota il sostantivo “congiunti”.

Ergo, la definizione di congiunti prevista dal DPCM del 26 aprile 2020 appare già di per sé atta a ricoprire una sfera affettiva maggiormente allargata e inclusiva, tale da comprendere di certo i/le fidanzati/e ed i/le c.d. friends for benefits, in ogni caso senza possibilità di intravedere alcuna discriminazione fra relazioni affettive che sia determinata dall’orientamento sessuale.

Si condivide pertanto la conclusione di quella dottrina che ha razionalmente sostenuto che ai fini dell’applicazione della normativa emergenziale in oggetto non importa «se chi si va ad incontrare sia effettivamente legato a noi formalmente o stabilmente, in linea retta od orizzontale, importa che l’esigenza di relazionarsi costituisca una manifestazione della propria personalità e della propria dignità in un contemperamento tra dimensione individuale e dimensione collettiva dei sentimenti di affettività e solidarietà alla luce della prioritaria esigenza di tutela della salute»[vii].

D’altra parte, la ratio dell’intera disciplina del DPCM non è certo definire nel dettaglio il grado di affettività meritevole di tutela nel nostro ordinamento, ma evitare assembramenti per tutelare il diritto alla salute collettiva, al contempo cominciando a mitigare le forti restrizioni alla libertà (soprattutto ma non solo di circolazione) che fino al 4 maggio 2020 hanno caratterizzato la normativa emergenziale. In tale ottica, per di più, questa norma tanto discussa è destinata a trovare applicazione soprattutto con riguardo alla libertà sessuale della persona, finendo altresì per porre un freno a quello che è stato definito “onanismo di Stato”[viii].

Si tratta, in altre parole, di superare il limite della solitudine imposta nella fase 1 del lockdown dalla logica del distanziamento sociale: la facoltà di incontrare i congiunti non può che essere interpretata come diritto di riprendere con cautela, responsabilmente, i rapporti sentimentali ed amicali che sono espressione del libero sviluppo della persona (Art. 2 Cost.) ed essenziali per l’identità di ognuno, senza discriminazione alcuna e nel pieno rispetto dei diversi modelli familiari e dell’altro.

Soluzione interpretativa che, infine, è stata esplicitata dallo stesso Ministro dell’Interno, che ha emanato apposita circolare ai prefetti in cui si chiarisce, a proposito del termine “congiunti” (e citando una sentenza della Cassazione penale), che si tratta di «relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” »[ix].

Comunanza” di vita e di affetti che, nuovamente, spinge a dare un peso alle parole, a cercarne l’essenza ed a rimarcare la forte spinta solidaristica, di co-obbligo, di dono, che caratterizza ogni comunità (da cummunus)[x].


[i] Come si evidenzia nell’analisi di M. R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, Laterza, 2014.

[ii] Così C. Costantini, Estetica della distanza e trasformazione del comune, sul blog personale della docente al link https://cristinacostantinicc.wixsite.com/mysite.

[iii] In GU 108 del 27 aprile 2020.

[iv] Ad esempio cfr. F. Salamida, Parenti sì, fidanzati no. Un governo può decidere per legge una gerarchia degli affetti?, in TPI.it, 27 aprile 2020, che interpreta “congiunti” limitatamente ai soli “rapporti di sangue”. Va però specificato che, giuridicamente, il “rapporto di sangue” dice poco: vuoi perché il vincolo di parentela può sorgere anche in mancanza di un legame biologico, come nel caso dell’adozione; vuoi perché, viceversa, anche in ipotesi di legame biologico può non sorgere il vincolo giuridico di parentela: si pensi al diritto della donna di partorire in anonimato (ex art. 30, comma 1, d.p.r. n. 396/2000), oppure all’art. 9, comma 3, della legge n. 40/2004 che espressamente prevede che in caso di applicazione di tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo «il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi». A dimostrazione che è il diritto a fare e disfare i vincoli parentali, e non la mera biologia.

[v] Vedi le reazioni di Arcigay di alcuni parlamentari: Cirinnà: “Per la fase 2 dimenticate coppie arcobaleno”. Arcigay: “Congiunti? Inaccettabile”, in Huffingtonpost.it, 27 aprile 2020. Nello stesso senso argomento la giurista A. Cavaliere, Fase 2: La famiglia e i rigurgiti del patriarcato, in La Fionda, 28 aprile 2020.

[vi] Cfr. A. Lamorte, Cartabia bacchetta il governo: “Congiunti? Non è un termine giuridico, va chiarito”, in Il Riformista, 30 aprile 2020. Però il problema non è tanto che il termine congiunti non sia termine giuridico – affermazione davvero molto opinabile, dato che nel lessico giuridico è vocabolo presente, utilizzato e variamente specificato – quanto, al limite, che non sia un termine definito legislativamente in maniera tassativa.

[vii] Così D. Amram, “Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19, in Articolo29.it, 28 aprile 2020, al link http://www.articolo29.it/2020/incontrare-congiunti-ai-tempi-del-covid-19/.

[viii] A. Bausone, Mentre in Italia ci si interroga sui “congiunti”, all’estero si pensa a come gestire il lockdown del sesso, in TPI.it, 27 aprile 2020, al link https://www.tpi.it/opinioni/italia-pensa-ai-congiunti-estero-risolve-lockdown-sesso-20200427593077/?fbclid=IwAR2tRqvTlQDk2Mdvhvw1WTEL3tgrK9xhNdLhHObfe7AOMA8uaj_JUJEdPRA.

[ix] Cass. pen. Sez. IV, 16-10-2014, n. 46351, in Fam. dir., n. 3/2015, p. 282 ss.

[x] Riprendendo il pensiero di R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, 2006.

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