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Legge anti-omofobia. Se c’è un modo di tutelare l’uguaglianza degli individui senza ghettizzarli
Tra i critici del ddl Zan di area cattolico-conservatrice, sia civili che ecclesiastici, gli argomenti sono più o meno quelli di sempre. Nel peggiore dei casi questa legge vorrebbe ridefinire la natura umana – basata sui due sessi e sulla famiglia naturale finalizzata alla procreazione – attraverso una sorta di propaganda di Stato nelle vite delle persone, atta a convincere i bambini che l’identità e la biologia, genere e sesso, possono essere completamente scissi fino a creare infinite identità. Nel migliore dei casi invece, sempre secondo i detrattori, questa legge sarebbe un bavaglio perché rischierebbe di far finire in galera i catechisti e i maestri di religione che predicano la famiglia c.d. naturale.
Rispetto alla prima critica, essa si lega soprattutto al fatto che è stata proposta una Giornata contro le vittime dell’omotransfobia che coinvolgerebbe anche le scuole, ma in realtà è un vecchio cavallo di battaglia della destra il tema, che prende a pretesto un certo filone di pensiero – negli Stati Uniti abbastanza diffuso – tendente ad annullare la differenza sessuale, dalla Chiesa definito notoriamente “Teoria del Gender”. Se è vero che tale pensiero esiste, è pur vero che attribuirne a questa proposta di legge l’intento propagandistico è un’enormità ai limiti del complottismo, come lo è il ritornello sulla lobby gay che tramerebbe la storia mondiale muovendo non si sa quali fili. L’obiezione si lega a quella riguardante la libertà di parola. Vero è che la legge, approdata ora al Senato dopo l’approvazione della Camera, riporta un articolo, il quarto, a tutela della libertà di espressione:
Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
I critici ritengono che non dovrebbe essere necessaria una esimente di questo tipo se veramente, come sostengono i promotori, non c’è pericolo per la libertà di parola.
Partiamo dalle cose essenziali. Una tutela per tutti coloro che vengono discriminati per motivi legati al loro sesso, naturale o percepito, al loro orientamento e alla loro identità più intima e personale, potendo includere in ciò anche la disabilità (come in effetti è stato fatto) e magari altro, è necessaria. Lo è perché è giusto che la dignità della persona sia salvaguardata anche con legge, al fine di scoraggiare comportamenti che la possano mettere a rischio, minandone il libero sviluppo e la partecipazione alla vita pubblica in condizioni di uguaglianza. I comportamenti da scoraggiare possono andare da atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sino a discriminazioni palesi sul luogo di lavoro o di studio e nei luoghi pubblici e privati in generale.
Nel ddl Zan si prevedono centri antiviolenza che forniscano riparo ai soggetti costretti a scappare dai loro focolari perché rifiutati: si tratta di un’innovazione di grande valore spesso tralasciata dalla critica. Più discutibile è invece la Giornata contro le vittime. Ѐ uno strumento abusato dei nostri tempi, con cui la politica tende a voler assumere un atteggiamento edificante nei confronti del popolo ritenuto ignorante e retrogrado; è uno strumento che andrebbe maneggiato con molta cura e riservato a quegli eventi storici fondanti per la nazione. Invece assistiamo alla moltiplicazione delle “giornate del ricordo” con la chiara deriva in cui lo Stato assume un ruolo etico. Ciò va evitato. Le condotte vanno scoraggiate con fattispecie di illecito o aggravanti, non con la propaganda che invece andrebbe lasciata perlopiù alla società. Che piaccia o no, lo Stato moralizzatore è una componente dell’ideologia progressista. Passiamo oltre allora e concentriamoci sulla fattispecie penale che verrebbe modificata con la nuova norma.
Il ddl Zan, frutto dell’abbinamento di diverse proposte, modifica la legge Mancino negli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale. Il 604 bis individua una fattispecie di reato che non tutela un individuo specifico, ma una categoria di persone quando questa riceve un danno dalla propaganda, dalla discriminazione, dalla violenza, o dall’istigazione a tutto ciò. Tali propaganda, discriminazione e violenza debbono essere basate su motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi. Inoltre mette un limite alla libertà di associazione quando si fonda sull’odio per questi stessi motivi discriminatori. Infine, come sappiamo, punisce chi nega la Shoah o altri crimini contro l’umanità. Si tratta di un articolo problematico, da alcune minoranze detto liberticida, che ora viene ampliato con l’aggiunta delle discriminazioni basate su sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e condizione di disabilità. Diverso è il successivo 604 ter, che punisce con un’aggravante chi commette reati con quelle stesse finalità discriminatorie già delineate, ora estendendo le categorie tutelate anche qui come nel precedente articolo.
Seppure è vero che la legge Mancino interveniva direttamente sulla libertà di espressione, si può considerare accettabile che anche in uno Stato democratico ci sia una limitazione di quello che si può dire e promuovere, proprio perché esistono diritti ancora più degni di tutela. Va detto anche che in Italia è sempre mancata una disciplina dei partiti che ne stabilisca i requisiti minimi di democraticità e compatibilità con l’ordinamento, cosa che invece è prevista in altri Paesi – come Spagna e Germania – dove alle rispettive corti costituzionali ne è affidata la verifica con il potere di sciogliere le organizzazioni che non sono conformi. Qualcosa in più si potrebbe obiettare sull’ultimo comma del 604 bis, dato che qui si entra nella storiografia. Ciò può apparire persino ridicolo, ma dato che ci si limita alla Shoah e ai crimini contro l’umanità per ora nessuno ha avuto da ridire o quasi. Cosa succede se tuttavia si incomincia a riempire quell’articolo del codice, di per sé già complesso, con altre categorie di soggetti degni di tutela? Un limite andrà pur stabilito.
Avrebbe fatto bene il relatore ad ascoltare le critiche del professor Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale proponeva di lasciar stare la legge Mancino e intervenire sull’articolo 61 del codice che riguarda le aggravanti per tutti reati, introducendone una specifica. Questo non solo per la delicatezza in sé dell’articolo che si va a modificare, ma perché sarebbe stato ancora più saggio – come rileva la filosofa femminista Ida Dominijanni – non creare una miriade di categorie giuridiche di persone (ben 4 più la disabilità!) basandosi su definizioni che non sono affatto stabili e certe nel dibattito scientifico, bensì porose e mobili. Certo, è stato il parere del Comitato per la Legislazione della Camera a volere quel glossario in cima alla legge in cui si definiscono i termini di sesso, genere, identità di genere e orientamento; ma se si fosse optato per una categoria unica che individuasse nel soggetto da tutelare l’identità sessuale nella sua totalità, si sarebbe risparmiata tanta proliferazione.
Volendo infine dare una definizione ancora più ampia che comprendesse anche i disabili e tutti i discriminati per un qualche aspetto della loro condizione personale, si sarebbe potuto scegliere di parlare semplicemente di dignità della persona. Ѐ ciò che Ida Dominijannni chiama la scelta tra la particolarizzazione dell’universale e l’universalizzazione del particolare. La moltiplicazione delle individualità porta alla segregazione, soprattutto se fatta per legge. Ci si sarebbe potuto chiedere, inoltre, se opportuno associare identità tutte individuali alle categorie collettive di etnia, razza, nazione e religione, come a voler dire che l’identità storica delle comunità vale quanto le preferenze sessuali individuali. Non si corre così il rischio di creare legalmente delle categorie collettive di soggetti sulla base della loro intima personalità, segregandole dal resto del corpo sociale? Tale tendenza è concretamente già in atto e una sanzione giuridica senza dubbio la peggiorerebbe.
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