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Il costituzionalismo democratico-sociale e l’Economico: tra de-sacralizzazione e funzionalizzazione della proprietà
Il testo che segue è un breve estratto del saggio “Democrazie sociali, nuovo costituzionalismo e governo dell’economia: quale rapporto?”, capitolo del volume collettaneo “Progettare l’uguaglianza. Momenti e percorsi della democrazia sociale” (a cura di Mattia Gambilonghi e Alessandro Tedde), pubblicato recentemente presso Mimesis.
Per maggiori info e per scaricare un ampio estratto del volume: www.progettareluguaglianza.it
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Il costituzionalismo e i rapporti sociali: un inedito ambito di operatività
Lo slittamento a cui si è accennato più sopra, da uno “Stato-arbitro” ad uno Stato che si fa invece promotore e organizzatore di una serie di servizi pubblici al fine di assicurare un pieno ed equilibrato sviluppo della personalità dei cittadini, chiama in causa un altro – anch’esso in parte già accennato – rilevante elemento di novità e discontinuità del costituzionalismo del Novecento rispetto alle sue pregresse declinazioni liberali. Sarebbe a dire, l’atteggiamento che – parallelamente all’estensione delle forme di interventismo dei pubblici poteri e della conseguente ridefinizione dei confini tra Stato ed economia – nelle nuove carte costituzionali viene assunto rispetto alla questione della proprietà e, più in generale, alle attività economiche che ad essa si riconnettono.
Vi è chi ha parlato di un “costituzionalismo del sociale”[1]: espressione pregnante e carica di significato, non solo perché qualifica con un aggettivo (“sociale”) la natura e la configurazione nuova del costituzionalismo, ma anche perché specifica l’ambito inedito – il “sociale”, per l’appunto – dentro cui si trova ad operare e a dispiegarsi l’attività di limitazione e di contenimento del potere propria del costituzionalismo, l’ambito, cioè, dentro cui si intende far agire la stessa “strutturazione concettuale che identifica il costituzionalismo”[2]. Ad originarsi è un movimento, un processo teso in maniera tendenziale all’abbandono e al superamento di quella separazione netta tra Stato e società, tra pubblico e privato – che come abbiamo visto aveva contraddistinto in maniera netta il liberalismo sette-ottocentesco –, in ragione della quale l’unica dimensione entro cui l’attività di divisione, limitazione e contenimento del potere trovava un’effettiva traduzione ed applicazione, era quella politica e degli apparati statali. Un’applicazione, quest’ultima, che finiva così per ignorare quegli squilibri e quelle concentrazioni di potere vigenti nella società e in grado di dare vita a forme di dispotismo differenti da quelle politiche, ma egualmente odiose e lesive della libertà umana: sarebbe a dire, quelle forme di “dispotismo economico” legate allo strapotere a lungo detenuto nelle manifatture, nelle officine e più in generale nei luoghi della produzione dai datori di lavoro e dalla borghesia imprenditrice.
Dal formalismo liberale allo Stato sociale: un nuovo rapporto tra costituzionalismo e eguaglianza
E ciò accadeva in quanto il pensiero liberale avrebbe “rinunciato ad esaminare anche quale potere sia creato ed attuato”[3] dal contratto di lavoro e dalla situazione di subordinazione economica e lavorativa che esso comporta e determina. Ci si riferisce al “potere sociale” legato e connesso alla “costrizione”, non formale e giuridica, ma fattuale, che chi detiene la proprietà (dei mezzi produzione) è in grado di esercitare su chi ne è sprovvisto, visto che il “libero contratto di lavoro” avrebbe sì abolito e messo fine al legame individuale e alla dipendenza personale nei confronti del singolo imprenditore, ma anche sostituito ad essi “il legame sociale del lavoratore nei confronti della proprietà in generale”[4]. Rispetto a questa nuova forma di dipendenza, come ha sottolineato Domenico Losurdo riflettendo sul “rapporto libertà-uguaglianza”, la tradizione liberale si è semmai limitata a delle “confessioni involontarie”, se è vero che lo stesso Constant, nei suoi Principes de politique, riconosce, parlando dei lavoratori salariati, che la possibilità di negare a questi ultimi il lavoro rende “i proprietari padroni della [loro] esistenza”[5]. Siamo insomma in presenza di una sproporzione, quella inerente al potere sociale dei differenti individui, tale da costituire un vulnus rilevante del principio di uguaglianza, soprattutto per ciò che attiene i diritti connessi alla partecipazione alla vita politica.
Una evidente e lampante contraddizione che, come abbiamo ampiamente visto nel paragrafo precedente, il liberalismo storico risolve, nei fatti, “adeguando la sfera giuridico-politica a quella economico-sociale”[6], impattando in maniera negativa e limitante sullo stesso perimetro della sfera dei beneficiari dei diritti politici. Al contrario, nella “seconda ondata” costituzionalistica, è sulla scorta del riconoscimento della molteplicità delle dimensioni (incluse quelle economiche e sociali) entro cui può esprimersi l’asimmetria, il rapporto asimmetrico fra i diversi soggetti, che lo stesso “nesso tra costituzionalismo ed eguaglianza” viene ad assumere una fondazione più solida rispetto al rispetto al suo passato liberale[7]. Ad essere messa a fuoco dal nuovo costituzionalismo, è quindi la contraddizione – potenzialmente esplosiva – esistente fra un mercato capitalistico puramente concorrenziale e privo di regolazioni che non riguardino semplicemente il suo grado di apertura ai mercati esteri, portatore perciò di una logica gerarchica, esclusiva e tendenzialmente autoritaria, e le nascenti democrazia di massa – poi sociali e costituzionali, proprie di quelli definiti da Giannini gli “Stati pluri-classe”[8]–, caratterizzate invece, per ciò che attiene i loro meccanismi di legittimazione e di formazione della volontà collettiva, da una logica ascendente, egualitaria e partecipativa. Una contraddizione che verrà – più che risolta – gestita o, ancor meglio, governata efficacemente e proficuamente attraverso le politiche interventiste e regolatorie che segneranno i “compromessi sociali” welfaristi dei trenta o quarant’anni in cui è possibile parlare di un embedded liberalism.
Caduta perciò a livello teorico la rigida separazione tra Stato e società, il principio costituzionalistico del contenimento e della limitazione del potere dispiega la propria azione fra quei rapporti sociali ed economici fino a quel momento naturalizzati dalla teoria liberale e in ragione di ciò considerati eterni ed inviolabili, divenendo cioè il suo fine non più semplicemente la “conformazione del soggetto-Stato”, ma anche quella, ben più ambiziosa, “dei rapporti di classe”[9].
Lo Stato sociale, il nuovo costituzionalismo e la “cattura dell’Economico”
Il costituzionalismo democratico-sociale assume dunque un nuovo e diverso atteggiamento rispetto al potere economico, affermando e indirizzando la “propria ambizione normativa” anche nei suoi confronti. Se il potere economico – insieme ai rapporti economico-sociali di cui è espressione – aveva infatti precedentemente svolto il ruolo di “soggetto attivo della trasformazione costituzionale”, a partire dallo spartiacque rappresentato da Weimar diviene “oggetto delle regole e dei limiti” posti dagli ordinamenti costituzionali, ribaltando “i rapporti fra stato e società civile”. Portando quindi fino alle estreme conseguenze il principio dell’Ergreifung, ossia della “cattura costituzionale del potere”, si stabilisce che “nessuna delle sue forme può logicamente” sfuggire a questa cattura, arrivando così ad includere nel suo perimetro e nella sua sfera d’influenza non solo il Politico, ma anche l’economico[10]. In virtù di questa dinamica ci appare corretta l’opinione secondo cui lo Stato sociale altro non rappresenti che il prodotto principale di un ideale democratico condotto fino alle sue estreme conseguenze, nel quadro cioè di un processo di tendenziale “politicizzazione di tutte le questioni” e di tutti gli ambiti sociali[11]. Il risultato a cui in tal modo si perviene è quello di sottrarre l’attività economica al privatismo dentro cui l’aveva relegata la dottrina liberale, riconoscendone la socialità e prendendo atto della sua rilevanza non solo rispetto alle condizioni di vita dei più, ma anche rispetto all’esercizio della sovranità politica da parte dei cittadini (ma soprattutto i cittadini-lavoratori) e alla formazione di quei processi decisionali che della sovranità sono la più diretta conseguenza e forma di esplicitazione.
Nonostante le diverse manifestazioni del costituzionalismo “della seconda ondata” non giungano mai a prevedere la soppressione della proprietà privata (dei mezzi di produzione), all’assolutezza che contraddistingueva quest’ultima il nuovo costituzionalismo – sensibile alle problematiche poste dalla tradizione socialista e da quella cristiano-sociale – oppone una sua decisa relativizzazione, riconoscendo i nessi che legano la proprietà alla società (e non semplicemente al singolo che ne dispone) e prevedendo non solo, in alcuni casi, l’espropriazione della prima per fini di pubblica utilità; non solo delle “riserve originarie e successive dei beni economici a favore dello Stato”[12]; ma, più in generale, la funzionalizzazione di questa proprietà alla società e a quei suoi interessi non coincidenti con la ricerca del profitto individuale e con le necessità di accumulazione della proprietà stessa. Pur permanendo, la proprietà privata e gli altri diritti fondamentali ereditati dalla tradizione costituzionalistica liberale e più strettamente legati all’individualismo proprietario vedono cambiare – per riprendere l’espressione utilizzata da Franz Neumann – la loro “struttura giuridica”[13], oltre ovviamente alla gerarchia implicita nei cataloghi generali dei diritti che li aveva visti fino ad allora in posizione preminente. Una gerarchia, questa appena richiamata, che muta in modo tale da assestare i diritti di emanazione liberal-borghese entro una situazione di “coesistenza (relativamente) pacifica” con i nuovi diritti sociali promossi dai movimenti operai e popolari. Le stesse libertà economiche connesse all’istituto della proprietà, nel nuovo contesto costituzionale cessano di essere delle libertà puramente negative, assumendo quindi una “nuova configurazione”, tale cioè da non farle più apparire come semplice “garanzie di un diritto spettante al singolo” e da renderle, al contrario, molto più attente alle varie interdipendenze sociali[14]. Il tentativo messo in atto è evidentemente quello di “addomesticare il terribile diritto” e di “introdurlo nel mondo della civilizzazione giuridica”[15]. Nel quadro di una ossimorica “socializzazione del diritto privato” imposta dall’“equilibrio dinamico” fra interessi sociali confliggenti, la proprietà finisce quindi per perdere la “funzione dirigente” detenuta fino a quel momento, venendo così piegata a logiche irriducibili alla sola dinamica di mercato. Una socializzazione, va sottolineato, che non intacca in alcun modo il “principio dell’autonomia privata”, né tanto meno ripropone la “riedizione di status ascrittivi” legati al ceto, ma che opera invece nel senso di uno sganciamento di quest’autonomia dall’area di influenza dell’individualismo possessivo, mettendo così in luce la fino ad allora celata “socialità della condizione individuale”[16].
È in questa direzione che si muove, ad esempio, la tradizione aperta dalla scuola giuridica svedese di Uppsala, destinata ad avere una notevole influenza sulla politica di riforma democratica del capitalismo perseguita dalla socialdemocrazia nordica a partire dagli anni Trenta. Disconoscendo qualsiasi ipotesi giusnaturalistica di fondazione pre-politica dei diritti, e riconducendo la formazione di questi ultimi, al contrario, ad una dinamica integralmente sociale e politica, dai giuristi di Uppsala vengono create le premesse teoriche ed epistemologiche per quel “socialismo funzionale”, che, da Karleby ad Adler-Karlsson, considererà la proprietà scomponibile in una serie di elementi, aspetti e “funzioni” da manipolare ed orientare, attraverso una politica di programmazione economica che accantona gli iniziali propositi di espropriazione e statalizzazione integrale dei complessi economici, verso fini e obiettivi deliberati democraticamente[17]. La messa in discussione dell’unitarietà della proprietà, segnerà poi anche l’esperienza costituente italiana, dove è evidente l’intento di pluralizzare sia le forme che “i possibili titolari di tale diritto”, prevedendo forme di appropriazione dei “beni economici” che vedano come protagonisti non più solamente i privati, ma anche lo Stato ed “enti diversi” da questi ultimi[18].
Questo nuovo rapporto tra il costituzionalismo e l’economia di stampo capitalistico, impone dunque allo Stato
un’astensione da osservare e una funzione da esercitare. Astenendosi dall’imporre un nuovo modo di produzione, ma pretendendo dal modo di produzione dominante di accettare la sua soggezione a un tipo di Stato il cui ruolo, costituzionalmente ridefinito, si riconverte in funzione sociale, persegua un’idea della democrazia che investa l’universo dei rapporti umani secondo i principi di libertà e di eguaglianza. È l’interventismo costante dello Stato nella sfera economica.[19]
Non possiamo insomma che concordare con il giudizio espresso da Losurdo circa il debito contratto dalle “democrazie moderne” nei confronti del pensiero di Karl Marx e dei movimenti che da esso si sono originati. Queste democrazie, pur senza ripudiare le conquiste garantistiche della tradizione liberale, avrebbero infatti assimilato e fatto proprio il nucleo essenziale della critica marxiana al diritto formale, operando nel senso di una sua tendenziale sostanzializzazione per il tramite di un riequilibrio delle condizioni materiali di vita e della cosiddetta lotta per la rooseveltiana libertà dal bisogno. Una liberazione dal bisogno, si noti bene, assolutamente impossibile al di fuori di una relativizzazione e de-sacralizzazione della proprietà che armonizzi l’attività del singolo con i bisogni del resto della società. Accogliendo, così, la riflessione marxiana sul rapporto tra libertà e uguaglianza, secondo la quale “al di sotto di un ‘livello minimo di reddito’, non è tanto che vacilli o crolli la priorità della libertà rispetto all’uguaglianza, è che la libertà non esiste nella sua concretezza. E cioè, la costruzione della libertà è indissolubile dalla costruzione di un minimo di uguaglianza”[20].
[1] C. M. Herrera, La pensée constitutionnelle du social, in “Droits”, 2008, n. 2.
[2] G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 249-251.
[3] H. Sinzheimer, La democratizzazione del rapporto di lavoro, in G. Arrigo, G. Vardaro, (a cura di) Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista, Edizioni Lavoro, Roma, 1982, p. 55.
[4] Ibid.
[5] B. Constant, Principi di politica, a cura di U. Cerroni, Editori Riuniti, Roma, 1970, p. 102; citato in D. Losurdo, Marx e il bilancio storico del Novecento, La scuola di Pitagora, Napoli, 2018, p. 22.
[6] D. Losurdo, Marx e il bilancio storico del Novecento, cit., p. 65.
[7] C. Giorgi, Le sinistre e il nuovo assetto costituzionale. Il progetto dell’eguaglianza, in G. Bernardini, M. Cau, G. D’Ottavio, C. Nubola (a cura di), L’età costituente. Italia 1945-1948, Il Mulino, Bologna 2017, p. 386.
[8] M. S. Giannini, Il pubblico potere: stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 56-60.
[9] G. Ferrara, La Costituzione, cit., p. 249.
[10] M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in “Rivista di diritto costituzionale”, 1996, n. 1, pp. 160-161.
[11] G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Laterza, Bari, 2015, p. 26.
[12] G. Ferrara, La Costituzione, cit., p. 248.
[13] F. L. Neumann, Libertà di coalizione e costituzione. La posizione dei sindacati nel sistema costituzionale, in Id., Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 155.
[14] G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 2013, p. 365.
[15] G. Ferrara, I diritti del lavoro e la costituzione economica in Italia e in Europa, in “Costituzionalismo.it”, 2005, n. 3, p. 4.
[16] M. Prospero, Il costituzionalismo e il lavoro, in “Democrazia e diritto”, 2008, n. 2, pp. 135-138.
[17] P. Borioni, Socialismo svedese, fondi dei salariati, riforma del capitalismo, in L. Pennacchi, R. Sanna (a cura di), Riforma del capitalismo e democrazia economica. Per un nuovo modello di sviluppo, Ediesse, Roma 2015, pp. 55-58; M. Telò, Teotria e politica del piano nel socialismo europeo tra Keynes e Hilferding, in AA. VV., Storia del marxismo, vol. 3/II, Einaudi, Torino 1981.
[18] G. Ferrara, I diritti del lavoro e la costituzione economica in Italia e in Europa, cit., p. 4.
[19] G. Ferrara, La Costituzione, cit., p. 251.
[20] D. Losurdo, Marx e il bilancio storico del Novecento, cit., pp. 24-25.
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