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«La persona prima di tutto»
Appunti per una riflessione sul concetto e la pratica della libertà all’origine della Costituzione.
Rileggere le pagine dei resoconti dei lavori dell’Assemblea Costituente rappresenta uno degli strumenti più efficaci per misurare la sistematica disattivazione della Carta e dei suoi tentativi di riforma o di deformazione, a cui assistiamo oramai dalla fine degli anni Settanta. Questo processo di allontanamento e di deviazione dal solco tracciato dai padri costituenti e la relativa neoliberalizzazione del Paese, non necessita più di quei tentativi di deformazione che si sono intensificati dagli anni 2000, prima con la riforma del Titolo V, poi nel 2016 con la riforma Boschi-Renzi, bocciata dal referendum del dicembre di quello stesso anno. Oggi non vi è più l’esigenza di trasformare le radici dell’ordinamento costituzionale italiano da parte di una classe politica che opera nell’interesse del grande capitale nazionale e transnazionale. Esso è già stato modificato e disattivato di fatto, da un lato, nei suoi principi economici, con la riforma nel 2012 operata dal governo Monti dell’articolo 81, introducendo il principio liberista del pareggio di bilancio in Costituzione; dall’altro, superando il regime di un’economia mista a controllo statale che rendeva possibile l’attuazione materiale del dettato costituzionale, in favore dell’economia sociale di mercato e dell’applicazione del vincolo esterno esercitato dall’adesione ai Trattati Europei, con la pretesa superiorità di quel diritto sulla Costituzione.
Fare oggi esercizio di filologia e di ricostruzione storica, o più semplicemente di memoria, andando alla fonte del potere costituente nato da quel movimento di popolo che è la Resistenza, è non soltanto la via necessaria per ricomprendere le radici e i principi che ispirarono l’Italia repubblicana e antifascista, la nostra Italia, ma anche per tradurre in termini rinnovati e concreti, alla luce dei tempi e dei mutati rapporti di forza, quegli stessi principi che pongono la persona e i lavoratori al primo posto, in opposizione a chi occupa posizioni di rendita e di monopolio. Occorre ripartire dallo studio dei dibattiti in seno all’Assemblea Costituente, dal conoscere come nacquero e vennero formulati i principi, i diritti e le libertà inviolabili, inalienabili e fondamentali sanciti nella Costituzione, per fare opera di riforma: una riforma intesa non certo nel senso tanto in voga e neoliberalista del termine, ovvero di adattamento alla struttura ordinamentale dei Trattati, bensì nel senso letterale del termine. Un riformare che vuol essere un tornare alla forma originaria, un riportare le nostre istituzioni e il funzionamento politico, economico e democratico del Paese, alle intenzioni e alla forma originaria prevista dai Costituenti.
«La persona prima di tutto»
Il regressivo processo di allontanamento dai principi, dalle libertà e dai diritti inalienabili, inviolabili e fondamentali della persona, sanciti dalla Costituente si è ulteriormente aggravato negli ultimi due anni di emergenza politico-sanitaria, attraverso una forma di rimozione collettiva, spinta sia dalla classe dirigente politica, sia dai media, rispetto al rapporto tra la persona e lo Stato. È stato cioè intaccato e in parte rimosso il principio fondante dei diritti inalienabili della Costituzione, che pone nello Stato non già la fonte della concessione dei diritti e delle libertà personali, bensì del loro riconoscimento e della loro garanzia. La Repubblica, non concede, ma «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»[1].
Come osservava Aldo Moro durante i lavori della prima Sottocommissione, incaricata di sancire i principi fondamentali su cui costruire la Repubblica, «la Costituzione deve avere un significato storico ed una particolare funzione storica»[2], sia portando impressa la sua origine antifascista, affermando «la priorità e l’autonomia della persona di fronte allo Stato», sia ricordando costantemente «al popolo italiano quali sono gli inalienabili diritti che debbono essere difesi»[3].
Il termine e il concetto giuridico, e prim’ancora cristiano cattolico, di “persona” e di “personalità”, associato all’espressione “dignità della persona”, che ritroviamo frequentemente nelle pagine della Carta, e sul quale proprio i democristiani Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti e Moro insistettero, svolge una funzione centrale e necessaria nell’indicare il rapporto che deve intercorrere tra il singolo e lo Stato nella nuova Italia repubblicana e antifascista. Il ricorso al termine e al concetto di persona, su cui i democristiani trovarono l’accordo sia dei socialisti che dei comunisti, ha avuto la funzione di superare il suo originario riferimento religioso, per attingere a una dimensione di un diritto e di uno spazio storico e temporale non trascendente, ma che include il singolo nella relazione inscindibile con la comunità, il quale, al tempo stesso, non può essere né invaso dall’autorità dello Stato, né esaurito in esso.
La persona, prim’ancora che il cittadino, non si esaurisce nello Stato, né tantomeno lo Stato può inglobarla in maniera totalizzante e totalitaria. Di fronte a quei colleghi che affermavano «che non si può accettare l’idea che la persona sia prima dello Stato»[4], Moro ribadisce come «lo Stato che si vuole costituire è uno stato democratico e non totalitario», respingendo, proprio attraverso l’affermazione dell’autonomia e della libertà della persona, «l’idea di uno stato totalitario in senso stretto, come una entità a sé stante che determini essa stessa i criteri di moralità, ai quali l’uomo deve ispirarsi»[5]. In queste parole ritroviamo l’affermazione del riconoscimento di uno spazio di libertà, di autonomia, di dignità della persona, dei suoi diritti inviolabili, inalienabili e fondamentali.
Proprio in quanto democratico e non totalitario, lo Stato non può imporre alla persona, surrettiziamente, obblighi di carattere etico-morale, appellandosi ad un “senso” del dovere o ad una responsabilità collettiva. Qualora necessario, lo Stato ha il pieno potere, attraverso l’organo, di imporre alla persona e ai cittadini obblighi di legge, vale a dire doveri. Tuttavia, in assenza di una legge che stabilisca un obbligo da parte della persona e del cittadino, lo Stato non può invadere e ledere questo spazio di autonomia, di libertà e di dignità personale. E anche qualora sia imposto un obbligo di legge, questa non può violare o ledere la dignità personale. È il caso, ad esempio, indicato dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione in materia di trattamenti, voluto da Moro insieme al socialista Paolo Rossi e contro il parere dei medici Costituenti: «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»[6]. Nel caso di farmaci immessi in commercio con sola approvazione condizionata e perciò soggetta a continua e periodica revisione[7], di cui non sono noti tutte gli effetti a breve e a lungo termine costituisce, per l’appunto, una di quelle fattispecie in cui appare particolarmente dubbia e problematica l’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio per via di legge.
Il riconoscimento e la garanzia sanciti in Costituzione di una libertà, di un diritto e di una conseguente dignità della persona, prim’ancora che del cittadino, rappresenta un’acquisizione, non certo naturalistica o giusnaturalistica, ma conquista della Repubblica storicamente determinata e che, tuttavia, nonostante la sua natura temporale e contingente, s’impone come conquista sociale, politica e giuridica non riformabile. Attraverso la Costituzione, la Repubblica rappresenta la fuoriuscita da un momento di indeterminatezza e di negazione dell’autonomia della persona, per riconoscerne e garantirne i diritti e le libertà inviolabili, inalienabili e fondamentali. Ciò costituisce il superamento di un’idea di libertà intesa sia, dal punto di vista liberale, come libertà dallo Stato, ovvero affermazione di una forma di assoluto individualismo del singolo nei confronti della comunità; sia, dal punto di vista totalitario, come assoluto assorbimento o esaurimento del singolo nella collettività e nello Stato.
Questo spazio di autonomia, di libertà e di diritto della persona nei confronti dello Stato ha lo scopo, come ricordava ancora Moro, non soltanto di «limitare il potere esecutivo», ma anche «il potere legislativo di fronte a determinate aberrazioni». Occorre cioè «soprattutto affermare la dignità della persona umana senza sminuire però l’autorità dello Stato, creando anzi uno Stato forte e realizzando una giustizia forte»[8]. Non a caso Moro introduceva in questo contesto di discussione proprio quell’espressione, non facilmente circoscrivibile dal punto di vista giuridico, che ritroviamo nell’articolo 32 della Costituzione, di «dignità della persona umana», posta in contrasto a quelle «determinate aberrazioni», che egli richiamava durante la discussione plenaria del 28 gennaio 1947.
Il rispetto e il riconoscimento da parte dello Stato della «dignità della persona umana», dei suoi diritti, della sua libertà e autonomia, costituisce il sostegno e il fondamento della «dignità dello Stato democratico»: uno Stato che deve avere come suo fine la realizzazione materiale e civile dell’essere umano, che deve essere «espressione di un sistema di realizzazioni umane di cui l’uomo è il punto essenziale di riferimento». La «costituzionalizzazione della persona»[9], non è allora, come ha scritto Stefano Rodotà, una «formula enfatica». Ma è il modo d’intendere quel processo che dall’idea del diritto inteso come un patto, un contratto, stipulato tra borghesi proprietari, a «una persona considerata come tale, irriducibile a qualcosa di diverso dal riconoscimento della sua individualità, umanità, dignità sociale: misura essa stessa del mondo, dunque, non persona prigioniera di altre misure – il mercato, la ragion pubblica».
È quanto mai necessario oggi reimpossessarci di questo lessico, di questo vocabolario concettuale e terminologico, di queste categorie: innanzitutto, per evitare di cadere in una sterile polarizzazione tra individuo e Stato, scimmiottando, da un lato, la tradizione liberale, come se si tratti non già della libertà della persona, ma di quella di un individuo atomizzato e sganciato dalla collettività; dall’altra quella social-comunista, come se rivendicare questo spazio di libertà e autonomia della persona sancito dai Costituenti rappresenti una forma di irresponsabile libertarismo ed egoismo. In secondo luogo, per riscoprire in forma nuova, le origini e i fondamenti della nostra Costituzione, approntando nuove armi del pensiero e della parola, nel momento più buio che sembra aprirsi all’orizzonte per la nostra Repubblica.
[1] Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I, Titolo I, Principi Inviolabili, Articolo 2.
[2] Assemblea Costituente. Resoconto sommario della seduta di giovedì 10 settembre 1946, pp. 27-28.
[3] Ivi, p. 28
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Costituzione della Repubblica Italiana, Parte I, Titolo II, Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32.
[7] EMA, Conditional marketing authorisation (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation).
[8] Ibidem.
[9] S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma, Laterza, 2012, p. VII.
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