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Il principio di equità e l’emergenza abitativa da Covid-19
Nell’ambito della storia della civiltà giuridica occidentale l’equità ha immancabilmente svolto un ruolo non secondario.
Grecia antica
Già in Atene i giudici, in mancanza di leggi applicabili al caso concreto, ricorrevano all’equità. L’equità non era comunque confinata a una funzione meramente suppletiva. Infatti, i retori che difendevano le parti del processo (in Grecia non c’è uno sviluppo della scienza giuridica tale da permettere di parlare di “avvocati”) potevano ricorrere, per sostenere le proprie rispettivi ragioni, ad argomenti basati sull’equità, giacché non esisteva in Atene una rigida gerarchia delle fonti del diritto: in altri termini, la legge scritta (atto da cui scaturisce il diritto che ha importanza preminente nella nostra società) non era necessariamente sovraordinata all’equità. Di conseguenza, i giudici ben potevano disapplicare la legge scritta per imporre l’equità[1].
Roma antica
Anche nella Roma antica l’equità ha giocato una parte non indifferente. Qui l’amministrazione della giustizia civile era nelle mani dei pretori. Questo non significa che i pretori fossero anche giudici: possiamo piuttosto considerarli come ministri della giustizia ante litteram. I pretori duravano in carica un anno ed erano eletti dai comizi centuriati, cioè dall’assemblea dei cittadini romani organizzata in centurie: ciascuna centuria ricomprendeva i cittadini possessori di una certa ricchezza ed esprimeva un voto (si noti, sebbene sia un dato estraneo a queste brevi osservazioni, che i più ricchi disponevano di più centurie così che in pratica l’assemblea era alla loro mercé). Chi si candidava alla carica di pretore sottoponeva alla votazione dei comizi centuriati il proprio programma, che stabiliva i criteri da seguire nel decidere le controversie e precisamente elencava le richieste che avrebbe potuto rivolgere al giudice (si ricordi: il giudice è una persona diversa dal pretore) chi avesse sofferto un’ingiustizia. I pretori accordavano protezione a casi non considerati dalle leggi romane e in tal modo creavano diritto: soccorrendo, supplendo o correggendo il diritto civile, o meglio alcune sue lacune o imprecisioni, a fini di pubblica utilità; nel loro ministero miravano essenzialmente a ripristinare o mantenere l’equità tra i litiganti[2].
Nel mondo romano il concetto di equità è semanticamente legato all’idea di uguaglianza, di corrispondenza, di proporzione, di equilibrio, tanto che la prossimità semantica fra il latino aequus e il greco ἴσος (uguale) è ben documentata[3]. Ecco l’essenza dell’equità: un criterio di giudizio – da applicare al caso concreto – in grado di ricondurre le parti di un rapporto che si presenta squilibrato su un piano di parità, di eguaglianza.
Il diritto così creato dai pretori finì con il fondersi nel diritto romano.
Medioevo in Europa c.d. continentale
Dopo la caduta di Roma, il diritto romano (e così l’equità) venne recuperato dal Sacro Romano Impero: fu un processo lungo, cui contribuirono le nascenti università continentali (dedite allo studio delle compilazioni del diritto romano) e il quale culminò nella creazione nel 1495 di un tribunale imperiale con l’incarico di giudicare secondo il diritto romano (e dunque secondo equità).
Proprio l’equità costituiva il carattere originale del redivivo diritto romano: gli stessi studiosi dell’epoca lo riconobbero, interpretando i tre precetti del diritto enucleati nell’antica Roma – honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (vivere onestamente, non ledere l’altro, attribuire a ciascuno il suo) – alla luce della carità e dei comandamenti di Cristo (è evidente che i sentimenti religiosi dell’epoca ebbero un certo peso nella valorizzazione dell’equità)[4].
Questo diritto, denominato dagli studiosi diritto comune, costituì un corpo di norme applicabile nei territori del Sacro Romano Impero, la cui applicazione venne a scemare man mano che si affermarono gli ordinamenti particolari medioevali (come i Comuni) e, in seguito, gli Stati nazionali.
Inghilterra
Pure in Inghilterra, la cui storia giuridica è separata da quella dell’Europa c.d. continentale, l’equità svolge una funzione rilevante. Verso la fine medioevo (XIV secolo) il Re affiancò nell’amministrazione della giustizia il proprio Cancelliere alle ordinarie corti di giustizia. In un caso del 1452 la corte del Cancelliere affermò: “we are to argue conscience here, not the law”: lo scopo era evidentemente quello di attenuare le asprezze del diritto vigente in Inghilterra, il c.d. common law. La giustizia dispensata dalla corte del Cancelliere prese il nome di Equity e nel tempo venne a costituire un corpo di regole assai tecniche, sebbene ispirate all’equità: fu così che l’Equity smise di essere considerata un giudizio di coscienza nell’originaria accezione[5].
Similarmente a quanto si verificò nell’antica Roma, in Inghilterra l’Equity si fuse con il common law: questo avvenne unificando, alla fine del XIX secolo, la corte del Cancelliere con le ordinarie corti di giustizia. L’Equity continuò a vivere e tuttora vive nelle aule di giustizia inglesi. Tuttavia, ciò che conta è che, già tra il XVI e il XVII secolo, la corte del Cancelliere smise di creare nuove regole per rimanere vincolata a quelle sancite nelle pronunce da essa precedentemente rese, secondo un meccanismo proprio anche del common law[6]: questa variazione menomò l’equità nella sua portata innovativa.
Le moderne codificazioni
Nell’Europa sulla terraferma, con l’avvento delle moderne codificazioni, l’equità scomparve dall’orizzonte dei principi che il giudice è tenuto a considerare, salvo che la legge la menzioni (come fa in casi particolari): l’aggancio all’equitàconsentito dalle compilazioni del diritto romano veniva così meno[7]. Del resto, una tale emarginazione dell’equità dal diritto vivente sul continente risultava assai congeniale alle aspirazioni della borghesia in ascesa, alla quale si confaceva un’organizzazione stabile dei rapporti economici tra privati (cittadini o società o enti che siano) e sulla quale né i giudici né i parlamenti mai avrebbero potuto incidere significativamente[8].
L’equità oggi in Italia: l’emergenza abitativa da Covid-19
E oggi? Che ne è dell’equità nelle nostre aule di giustizia? Essa conserva uno spazio assai limitato: il giudice di pace la assume a criterio delle decisioni riguardanti controversie il cui valore non superi 2.500 Euro, mentre, in tutti gli altri casi, può essere assunta a criterio decisionale solo nella peregrina ipotesi in cui ne facciano richiesta tutti i litiganti.
Manca una forza (che si incarni in un funzionario pubblico soggetto alla legge) in grado di ripristinare l’equilibrio tra le parti: questa lacuna s’è particolarmente avvertita nel caso dei canoni dovuti dalle persone che conducevano in locazione un immobile a uso abitativo (dunque, prendevano casa in affitto per viverci) nel periodo in cui è scoppiata (e per cui si è protratta) la prima emergenza sanitaria.
Nessuna legge ha disposto né esoneri né riduzioni parziali del canone in favore di queste persone o per lo meno di quelle fra costoro che hanno visto i propri salari contrarsi o peggio venir meno. I giudici non hanno messo in discussione questa omissione, né, per di più, avevano gli strumenti per farlo. Il nostro codice civile consente (con una regola le cui radici affondano nel diritto romano) di essere esentati da un obbligo dovuto ad altri qualora la sua realizzazione risulti impossibile: ma questa impossibilità deve essere oggettiva, cioè tale che nessuna persona sarebbe in grado di eseguire l’obbligo. Conseguenza: se l’inquilino perde il lavoro e non è più in grado di pagare il canone di locazione, inevitabilmente verrà sfrattato per ordine di un tribunale, essendo evidente che può comunque trovarsi chi sia astrattamente capace di sostenere la spesa del canone.
Il Governo Conte II nel marzo 2020 ha disposto il blocco degli sfratti: misura che, in virtù di diverse proroghe, si è procrastinata fino al fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio di quest’anno gli inquilini che non riescono a sostenere il canone di locazione sono rimessi alla mercé delle ragioni dei proprietari.
Queste ultime, pur non insignificanti, non dovrebbero cedere innanzi alla funzione sociale (stando alla nostra Costituzione)? Quante persone potranno finire in strada di questo passo? Solo a Roma sono attesi 4.000 sfratti[9] e in tutta Italia sarebbero a rischio più di 30.000 famiglie[10]. Questo stato di cose non giova certo alla coesione e alla pace sociale: è dunque evidente una disfunzione sociale (direi anzi una piaga, un flagello).
Il Parlamento si è limitato a rimanere ad aspettare la scadenza del termine ultimo delle proroghe e a stanziare con le leggi di bilancio somme – c.d. contributi per l’affitto – stimate gravemente insufficienti dalle associazioni di categoria; al contrario sarebbe dovuto intervenire promuovendo l’edilizia popolare e avrebbe dovuto, contemperando gli interessi in contrasto, indennizzare i proprietari tramite la corresponsione di un canone equo (dunque non necessariamente ammontante né a quello di mercato né a quello praticato di caso in caso), così da consentire agli inquilini di rimanere almeno con un tetto sulla testa e da sottrarli all’incubo di vedere la propria sorte dipendere da una proroga governativa (sottolineo “governativa”). I fondi destinati a queste due misure ben avrebbero potuto essere reperiti tramite una patrimoniale.
Si dirà che questa impostazione è assistenzialista, che lo Stato non può allungare le mani sulla libera contrattazione tra privati, ma qualsiasi intervento di legge che, comportando oneri pubblici (e sacrifici in capo alle classi più agiate), miri a ripristinare la pace e la coesione sociale realizza un’alta funzione per la collettività e dunque non costituisce altro che l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale. In altre parole non rappresenta altro che un intervento diretto a ripristinare quell’equità tra le parti, che – come abbiamo visto – costituisce un dato comune a tutte le grandi esperienze giuridiche della storia.
[1] Mario Talamanca, Il diritto in Grecia, in Il diritto in Grecia e a Roma (M. Bretone – M. Talamanca), Roma – Bari, 2020, pagg. 48 s., 62 s., 70 s.
[2] Umberto Vincenti, La Costituzione di Roma antica, Bari, 2017, pagg. 42 s., 62 – 64.
[3] Mantovani, L’aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio, Antiquorum Philosophia, 11, 2017, pag. 20.
[4] Mario Caravale, La spiritualità nel diritto comune: una rilettura della tesi calassiana, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 6, 2015, pagg. 41 – 49.
[5] Antonio Padoa Schioppa, Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina, in Rivista di storia del diritto italiano, 2014, pag. 84 s.
[6] Gian Luigi Falchi, Introduzione ai fondamenti del diritto Europeo, Città del Vaticano, 2007, pag. 126.
[7] Antonio Padoa Schioppa, op. cit., pag. 102
[8] Umberto Vincenti, La tradizione romanistica, in Storia del diritto Romano, Torino, 2005, pagg. 362 – 368.
[9] V. https://thesubmarine.it/2022/01/06/emergenza-abitativa-sfratti/
[10] V. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sfratti-32mila-in-tutta-italia-2022
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