La Fionda è anche su Telegram.
Clicca qui per entrare e rimanere aggiornato.
Le avventure del Diritto
Elogio della certezza
Giunge al termine, colpi di scena sempre salvi, l’affaire Piercamillo Davigo. Se non che, come è stato scritto, niente mai finisce, se non termina in modo corretto e, soprattutto, persuasivo e perspicuo. Chiarezza e coerenza, tuttavia, che si fatica a reperire nelle motivazioni, ora pubbliche, con le quali la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso straordinario avverso la pronuncia di legittimità che aveva confermato il giudizio di colpevolezza.
Colpisce, infatti, il riferimento probatorio alla “competenza professionale” dell’ex pm di Mani Pulite, nonché ex presidente della seconda sezione penale della SC. E ha tutta l’aria della scoperta dell’acqua calda, anche se citata per dedurre il dolo dell’intenzione, in quanto si assume che la detta “competenza” depone a sfavore del suo operato. Ecco il punto dirimente.
Il procuratore generale di Milano, la Corte insiste, avrebbe potuto rinunciare a trasmettere al CSM gli atti, affidati dal pm Storari a Davigo. Di conseguenza, si sarebbe evitata l’impropria conoscenza da parte di personaggi del CSM coinvolti nelle dichiarazioni di Amara. Fin qui, nulla quaestio.
A questo punto, però, un’altra Corte di giustizia, qualora mai possibile, dovrebbe valutare se la competenza professionale di Davigo sia talmente estesa, da sfiorare il soprannaturale, incorporando anche virtù paranormali e divinatorie. Infatti, solo un indovino avrebbe potuto conoscere in anticipo la decisione del procuratore generale, e nessuno condizionarla. Senza dubbio, questi avrebbe potuto evitare l’“ostensione”, ma, per l’appunto, soltanto potuto, non dovuto. Insomma, urge recuperare il significato del lemma e della categoria “possibilità”, che, da Aristotele in avanti, contempla l’area del rischio, oggettivo e concreto, antipode logico-semantico della certezza.
Al fine patente di sgomberare il terreno dall’idea, evidentemente imbarazzante, dell’opzione “putativa”, prescelta da Davigo, la possibilità si converte magicamente in certezza. Una certezza che non solo e non tanto l’interessato, ma neppure la SC potrebbe mai possedere nelle medesime circostanze. Di fatto, Davigo si è trovato a scegliere in un contesto di rischio, peraltro attestato dalla stessa Corte, nel momento in cui si affanna a richiamare la discrezionalità del procuratore generale. E questo non ha nulla a che fare con la libertà di valutazione, quale indiscutibile prerogativa della Corte, perché rappresenta un elemento di fatto, incontrovertibile e non percepito, esattamente come dedotto nel ricorso, e come tale ricadente sotto l’art. 625 bis del codice del rito penale. Presupposto processuale idoneo alla rescissione della sentenza impugnata.
E ancora, per tabulas. Non è Davigo ad affermare di trovarsi davanti a un “insuperabile problema”, bensì altri autorevoli soggetti processuali, concordemente. Tutti in malafede? Certamente no, visto che il pericolo era talmente reale e problematico, un fatto, non solo difficilmente travisabile, ma tanto cogente da apparire addirittura e ragionevolmente “insuperabile”. Pertanto, l’ossessiva insistenza in motivazione sul fatto, da Davigo mai negato, che l’ex magistrato conosceva il percorso protocollare da seguire, resta completamente fuori argomento, inconferente e ininfluente, nella terminologia della giurisdizione, anzi del tutto fuori dalla regiudicanda, ai fini del thema decidendum: l’esimente della putatività. Che la stessa sentenza qui in commento inavvertitamente configura quale correlato, speculare e oggettivo, della discrezionalità in capo al procuratore generale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, se ritenuto affidabile o inaffidabile.
Invero, nessuna soggezione a leggi e regolamenti avrebbe potuto scongiurarlo, il pericolo, bensì e unicamente un espediente, certamente personale, ma non arbitrario, ossia gratuito e immotivato. Secondo quali canoni logico-epistemici “personale” equivale, tout court, ad “arbitrario”?!
Infine, anche se i motivi del ricorso ordinario per Cassazione sono stati presi tutti in esame, singolarmente o implicitamente attraverso gli altri, come la Corte ribadisce, permane una pregiudiziale di giustizia sostanziale, cui la Corte Regolatrice non può sottrarsi. Appunto per questa ragione, nell’impossibilità di un secondo ricorso ordinario post iudicatum, il legislatore penale ha novellato e integrato l’art. 625 cpp.
Se non che la sentenza, viziata da illogicità manifesta e assertività autocontraddittoria, riafferma la colpevolezza, finendo per riproporre ulteriori errori percettivi di fatto, anziché riparare quelli precedenti. Di più. Giudica il ricorso pretestuoso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di un’ammenda. Ebbene, pretestuoso significa immotivato e ingiustificato, volto ossia a conseguire scopi allotri. Quali? Scopi dilatori? A giudizio ormai irrevocabilmente concluso?
Ma c’è ancora qualcos’altro. I riferimenti al pm Storari sembrano tutt’altro che… neutri. Tuttavia, data la sua assoluzione irrevocabile, potrebbero finanche aprire un varco a un conflitto tra giudicati.
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29218 del 9 luglio 2021 è intervenuta sull’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici ricostruiti in sentenze in conflitto, emesse in due diversi procedimenti nei confronti di coimputati L’inconciliabilità ricorre quando un identico fatto sia oggetto di due diverse statuizioni afferenti a diversi procedimenti penali e il contrasto di giudicati attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all’interpretazione delle norme processuali in relazione all’utilizzabilità di una determinata fonte di prova, secondo Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43871. Non pare che, nel caso che occupa, siano in questione la valutazione dei fatti o l’interpretazione di norme processuali, bensì proprio la ricostruzione del fatto-reato.
La Fionda è una rivista di battaglia politico-culturale che non ha alle spalle finanziatori di alcun tipo. I pensieri espressi nelle pagine del cartaceo, sul blog online e sui nostri social sono il frutto di un dibattito interno aperto, libero e autonomo. Aprendo il sito de La Fionda non sarai mai tempestato di pubblicità e pop up invasivi, a tutto beneficio dei nostri lettori. Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi aiutarci a crescere e migliorare, sia a livello di contenuti che di iniziative, hai la possibilità di cliccare qui di seguito e offrirci un contributo. Un grazie enorme da tutta la redazione!






