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I DDL antisemitismo: difesa dei valori o pericolo per la libertà di espressione?


12 Feb , 2026|
| 2026 | Visioni

Affrontando un tema del genere la premessa è d’obbligo. Qui nessuno contesta l’importanza del contrasto a un fenomeno odioso e criminale come l’antisemitismo, quanto gli strumenti scelti per attuarlo, sia in termini culturali, che politico giuridici.

In quest’ultimo filone si colloca il dibattito intorno ai progetti di legge sull’antisemitismo, presentati in Parlamento da diverse parti politiche, per quanto al momento in cui scriviamo nessun testo sia stato licenziato dalle Camere.

Fra le critiche rivolte alle diverse iniziative ci sarebbe il rischio di una possibile sovrapposizione con normative già in vigore, che già puniscono e contrastano ogni forma di propaganda o istigazione alla discriminazione fondata su ragioni razziali, etniche o religiose.

Prendiamo le mosse dalla Carta fondamentale che all’art. 3 sancisce la piena eguaglianza e dignità sociale di tutti i cittadini, impegnando la Repubblica a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongano al “… pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; in virtù delle indicazioni del costituente è stata promulgata la legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta Legge Mancino, che persegue e sanziona coloro che – per il tramite di frasi, gesti, azioni e slogan – inciti all’odio, alla discriminazione e alla violenza per motivazioni razziali, etniche, religiose o nazionali.

Lo stesso codice penale, perseguendo ogni forma di minaccia, violenza o diffamazione, qualifica le motivazioni di odio e discriminazione come circostanza aggravante, determinando un inasprimento della pena, mentre la legge Scelba numero 645 del 20 giugno 1952 ha incriminato l’apologia di fascismo.

Alla luce di quanto precede, l’introduzione di nuove fattispecie normative, potrebbe rappresentare una sorta di duplicazione normativa, rischiando così di creare problemi di ordine applicativo, piuttosto che favorire, quelle misure di contrasto all’antisemitismo, che già oggi non mancano (e giustamente) nel nostro ordinamento.

Ma c’è un altro aspetto, probabilmente il più insidioso, che ha spinto diversi analisti a sollevare più di una riserva sulle iniziative legislative, ed è quello che investe il confine tra l’esigenza del contrasto a certi fenomeni e l’esercizio del legittimo diritto di critica nei riguardi dello stato d’Israele, specialmente per quanto concerne l’esatta definizione di cosa dovrebbe intendersi per “antisemitismo”, definizione tutt’altro che univoca anche all’interno del mondo ebraico.

Ora all’interno di alcune (non di tutte per la verità) delle proposte di legge si assumerebbe quella ispirata all’IHRA, già a suo tempo oggetto di critiche da parte di diversi accademici e studiosi ebrei, oltre che di giuristi internazionali.

Parliamo della International Holocaust Remembrance Alliance, un’organizzazione intergovernativa che riunisce decine di Paesi, che si propone come finalità istituzionale la promozione dell’educazione, della memoria e della ricerca sull’Olocausto, oltre che il contrasto all’antisemitismo e al fenomeno del negazionismo e delle falsificazioni storiche. Nel suo ambito è stata formulata una definizione di cosa debba intendersi per antisemitismo, che, come si legge nel testo ufficiale, si sostanzia in “… una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso individui ebrei o non ebrei, verso la loro proprietà, verso istituzioni della comunità ebraica e verso luoghi di culto.”

Il problema non investe tanto la definizione in sé, abbastanza pacifica, quanto le undici esemplificazioni che la corredano, tra le quali vengono fatti rientrare i possibili paragoni tra le politiche dello stato di Israele con certe pratiche coloniali o segregazioniste (comprese quelle del Terzo Reich), la negazione del diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione o l’applicazione (o presunta tale) di doppi standard allo stato ebraico.

Per quanto coloro che rigettano l’esistenza di questi pericoli ci tengano a ribadire come le critiche politiche contro Israele rimarrebbero assolutamente legittime e lecite, non può escludersi il pericolo del cosiddetto “chilling effect”, una sorta di refrattarietà preventiva verso la tenuta di certi comportamenti (o l’assunzione di determinate prese di posizione), nel timore di poter andare incontro a conseguenze legali (o sanzionatorie). Un rischio che potrebbe dissuadere tanti dall’occuparsi di certe questioni, discorso che varrebbe tanto per gli accademici (pensiamo a studi o seminari di approfondimento sulla situazione in Medio Oriente), quanto per tutti coloro che si occupino di divulgazione (pensiamo a manifestazioni o convegni), senza contare che in sede applicativa non potrebbe escludersi un utilizzo strumentale di certe disposizioni per colpire (o tacitare) il pensiero di oppositori politici o giornalisti. Il tutto senza mai dimenticare che le definizioni adottate in sede IHRA non sono state formulate come norme giuridiche, come tali prive di forza vincolante.

Il problema di fondo è che se nessuno contesta che vadano perseguiti coloro che prendono di mira persone o istituzioni in virtù dell’identità ebraica (discorso analogo lo si potrebbe fare anche per gli appartenenti ad altre etnie o gruppi religiosi), altrettanto non potrebbe dirsi quando le contestazioni afferissero le scelte politiche di un governo, e delle persone che ne facciano parte; in altri termini, una cosa è contestare una persona di fede ebraica (e/o appartenente ad altre minoranze) in quanto tale, ben altra è criticarla per il suo operato. Si tratta, in definitiva, della stessa querelle che investe tra la distinzione tra antisemitismo e antisionismo, all’interno della quale si tende troppo spesso, e in modo del tutto arbitrario, a confondere due concetti che sono e restano distinti,  non foss’altro per l’ovvia constatazione che non tutti gli ebrei sono sionisti, come la reciproca.

Il contrasto a un fenomeno odioso e criminale qual è l’antisemitismo può e deve vedere l’intervento del legislatore penale, ma questo intervento dovrebbe rappresentare in qualche modo una extrema ratio, alla quale fare ricorso quando tutti gli altri strumenti, a iniziare dall’opera di educazione, cultura e memoria, non sortiscano l’effetto sperato, e che prima di ogni altro rigetti totalmente qualunque infausta equiparazione tra un’intera etnia e l’operato di un singolo governo, ricordando che molti ebrei sono estremamente critici verso l’attuale dirigenza politica israeliana, e ben prima dei fatti del 7 ottobre. Al contrario, il varo di nuove normative, che aggiungono ben poco a un impianto normativo (e punitivo) già in vigore, non solo non porterebbe vantaggi di rilievo, ma rischierebbe di alimentare all’interno dell’opinione pubblica un sentimento di percezione circa tentativi di censura, rischiando così di indebolire, invece che contrastare, l’antisemitismo.

In chiusura ricorderemo che la stessa definizione adottata nell’ambito dell’IHRA è tutt’altro che univoca e universalmente accettata. Diversi governi l’hanno respinta o hanno fatto ricorso ad altre definizioni, come ad esempio la Jerusalem Declaration on Antisemitism, adottata da circa 350 studiosi, ritenuta più attenta a distinguere tra antisemitismo e critica politica.

Lo scopo di qualunque iniziativa normativa, ove ritenuta opportuna e necessaria, dovrebbe andare nella direzione di un rafforzamento della protezione e della tutela delle minoranze, senza mai trasformarsi, neanche potenzialmente, in uno strumento di intimidazione nei riguardi di coloro che portino avanti un sentimento di critica assolutamente legittima, che nulla ha a che spartire con volontà discriminatorie. A non voler dire che il varo di una sorta di normativa ad hoc, che tuteli una minoranza etnica o religiosa, rispetto alle altre, potrebbe persino prestarsi a censure di incostituzionalità, non certo perché ne salvaguarda una nello specifico, ma perché ne escluderebbe altre da analoghe misure di tutela.

Un rischio che un legislatore attento e razionale dovrebbe scongiurare in partenza. Lo speriamo vivamente.

Di:

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