Finalmente un referendum coinvolgente perché tocca tutti noi: in gioco è precipuamente il ruolo della magistratura nel sistema politico-costituzionale e solo marginalmente l’amministrazione della giustizia quale servizio essenziale per i cittadini. Sottostante vi è un autentico scontro tra poteri dello Stato: qualcuno non se ne rende nemmeno conto e chi sa preferisce per lo più tacere, ritenendo inopportuno rivelarlo.
Il 2 giugno 1946 le Italiane e gli Italiani, scegliendo la repubblica, avevano contestualmente conferito ai costituenti il mandato di costruire una forma di stato e di governo, un assetto di poteri, congruo rispetto all’essere repubblica. Ma è dubbio se i Padri abbiano pienamente eseguito il mandato. Il referendum del 22 e 23 marzo pone un quesito che riannoda il filo con quell’antico mandato: il ruolo attualmente assunto dal CSM e, mediatamente, dalla magistratura è eccessivo rispetto a una repubblica democratica la cui sovranità appartiene al popolo?
Se tale è il cuore della faccenda, nel dibattito a cui abbiamo finora assistito, e nel quale i vertici di politica e magistratura non sempre sono apparsi attrezzati a livello culturale e istituzionale, ci si è piuttosto affannati su singole disposizioni della riforma, suscettibili di opposta valutazione, a seconda di chi parla: il che ha spesso fatto insorgere accese schermaglie retoriche, talora di bassa retorica.
A proposito della investitura dei membri del CSM si sostiene, più o meno convintamente, la validità sia dell’elezione dei medesimi (situazione attuale), sia della loro estrazione a sorte (come stabilito dalla riforma). Così si è argomentato a favore dell’elezione quale metodo rispettoso del principio democratico, idoneo alla responsabilizzazione degli eletti verso la propria corrente, funzionale alla trasparenza delle diverse opinioni ecc. Si è contro-argomentato che la Costituzione ha errato ad introdurre la rappresentanza relativamente ai membri togati del CSM, non essendo esso il rappresentante dei magistrati, ma un organo dello Stato, per definizione neutro e non portatore di interessi vari. L’elezione comprometterebbe questa identità istituzionale perché nel CSM confluirebbero i vari e parziali interessi consegnati ai rappresentanti eletti dalle diverse correnti. Invece, si è concluso, il magistrato membro del CSM ‘incarnerebbe’ la giurisdizione intesa come potere unitario e inscindibile: ergo, il sorteggio sarebbe più adeguato e istituzionalmente corretto.
È interessante che, alla Costituente, il dilemma era stato ampiamente discusso, come può leggersi nei lavori preparatori. Cito solo la dichiarazione dell’on. Pietro Mancini, socialista, sulla relazione tra elezione e partecipazione al CSM: «quando abbiamo fatto penetrare nell’interno della magistratura il soffio pericoloso dell’elettorato, che naturalmente determina passioni, desideri, risentimenti, favoritismi, ditemi come può essere garantita nell’interno della magistratura quella indipendenza assoluta che si pretende all’esterno?».
Si argomenta contro la scissione in due dell’unico CSM in quanto comprometterebbe l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, anche perché il (nuovo) CSM della magistratura requirente aprirebbe un varco alle interferenze della politica. E si aggiunge che la separazione delle carriere esiste già e, comunque, si sarebbe potuta implementare attraverso la legislazione ordinaria. Si contro-argomenta che la separazione implicherebbe ben altro che il divieto del passaggio del singolo magistrato dal giudicante al requirente. Essa sarebbe invece funzionale ad evitare ogni commistione o, al contrario, avversione tra giudici e pubblici ministeri. La causa dovrebbe vedersi proprio nell’unità della giurisdizione da cui conseguirebbe l’eventuale appartenenza o meno alla medesima corrente: con il rischio che il giudice potrebbe non essere, o apparire, indipendente in quanto corporativamente sodale o, al contrario, antagonista del p.m. accusatore. Una situazione suscettibile di riprodursi nello stesso CSM chiamato a decidere il trasferimento o la promozione di un certo magistrato o ancora l’irrogazione di una sanzione disciplinare: lo schieramento corporativo corromperebbe la decisione .
Anche a questo proposito alla Costituente non si era mancato di discutere. Circa la competenza disciplinare del CSM, ecco le parole dell’on. Ennio Avanzini, democristiano: «i magistrati […] giudicheranno […] i loro colleghi. Allora: amicizie, rivalità, solidarietà più impensate, ricordi di scuola, consuetudini di sede, ammirazioni magari ingiustificate, lieviti insomma, che non si possono sopprimere».
Veniamo alla sostanza ‘istituzionale’ di questa riforma. Il cambiamento investe il CSM, al quale la Costituzione aveva indubbiamente assegnato un ruolo di assoluto rilievo quale, però, era stato severamente censurato, alla Costituente, dall’on. Fausto Gullo, comunista: «quando si afferma con tanta risolutezza la necessità dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, si commette un errore, ossia si slarga il carattere di sovranità, che è proprio del potere giudiziario, attribuendolo all’organo». Analogamente l’on. Luigi Preti, socialista: «riconoscere un pieno autogoverno della magistratura significa creare uno stato nello stato o, per lo meno, una casta chiusa». Insomma, parole di Gullo, la Costituzione avrebbe perseguito l’indipendenza del giudice per il giudice.
Domandiamoci se oggi sia così. Tuttavia negli ordinamenti degli Stati europei più avanzati –Germania e Francia – non si dà un organo di autogoverno forte come il CSM italiano. In Germania nemmeno esiste: il Richterwahlausschuss è una commissione che propone al presidente federale e al ministro della giustizia la nomina dei giudici dei tribunali federali. Ma la commissione non è eletta dai giudici: è composta dai ministri della giustizia dei Länder e da altrettanti rappresentanti della Dieta federale (Bundestag). In Francia c’è il Conseil Supérior de Magistrature, con due sezioni, una per la magistratura giudicante e l’altra per la requirente. Una parte dei componenti è eletta dai magistrati, ma è assolutamente prevalente la componente di nomina politica. Ora, sulle nomine dei giudici il Conseil dà parere vincolante al ministro della giustizia, ma sulle nomine dei pubblici ministeri il parere non è mai vincolante. Il Conseil esercita poi il potere disciplinare in confronto dei giudici, non però sui pubblici ministeri, nei cui riguardi si limita a rendere un parere al ministro della giustizia al quale soltanto compete la decisione.
Tutto ciò conferma la posizione di singolare e primario rilievo del CSM nel sistema costituzionale della nostra Repubblica; e, di riflesso, di tutta la magistratura. La Costituzione è pure andata oltre assegnando alla magistratura una prerogativa incisiva nella distribuzione dei poteri: di essa non ci si è ricordati, e chissà perché, nel dibattito sulla riforma. Alludo alla nomina di cinque giudici costituzionali riservata alla competenza esclusiva della magistratura dall’art. 135, co. 1: vale a dire un terzo dei giudici della Corte costituzionale è investita dalla magistratura. Prerogativa che rappresenta un quid unicum nei Paesi europei: in Germania i giudici costituzionali sono nominati, per metà, dal Parlamento federale e, per l’altra metà, dalla Camera dei Länder; in Francia, per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un altro terzo dal Presidente dell’Assemblea nazionale, per il residuo terzo dal Presidente del Senato; anche in Spagna, su dodici giudici, solo due sono investiti dal potere giudiziario.
Per giunta in questi ultimi decenni abbiamo assistito a un successo impensabile dell’istituzione giudiziaria, che si è molto avvicinata al modello americano, a dispetto della notevole diversità di struttura del diritto nell’Europa continentale, con la sua organizzazione piramidale al vertice della quale era collocata la legge, manifestazione diretta della sovranità popolare, e alla cui base stavano i giudici subalterni alla legge. Nonostante il CSM, questo è appunto il prospetto consegnatoci dalla Costituzione del 1948, ove il giudice è dichiaratamente soggetto alla legge (art. 101).
Ralf Dahrendorf aveva tempestivamente segnalato questa quasi rivoluzione: «dall’essere l’anello debole del sistema, il giudiziario è diventato l’ anello più forte». Nei fatti ciò ha determinato un nuovo equilibrio politico e istituzionale: il potere politico rappresentativo ha perso terreno, la magistratura è progressivamente ascesa. È una dinamica che è stata innescata e continuativamente implementata dai diritti e dalla loro espressione in formule normative vaghe, presenti nella stessa Costituzione: quei diritti concepiti e coltivati anche come strumento per il contenimento del potere dello Stato e delle sue energie. Uno strumento, questo, consegnato integralmente, o quasi, ai giudici che sono richiesti di provvedere alla tutela a prescindere dalla legge, che non è più avvertita, né obiettivamente è il referente ultimo del magistrato: ora è la Costituzione a delineare e, nel contempo, ad espandere senza fine l’orizzonte visivo e operativo dei magistrati .
Tutto ciò si traduce in una rottura, in una crisi di sistema: laddove il soggetto che più ha patito è il demos, vale a dire la sovranità popolare su cui tuttavia si regge per definizione qualunque repubblica, anche la nostra. Questa quasi rivoluzione ha indotto il potere rappresentativo – la politica – a reagire contro la magistratura, avvertito come il nemico da battere: in Italia ci aveva provato già Craxi nell’ormai lontano 1981. Tuttavia, guardando all’Italia, è stata, ed è soprattutto o quasi esclusivamente, una parte del potere politico a cercare di riequilibrare il sistema. L’altra parte difende piuttosto l’espansione del giudiziario. Ciò ripropone per l’ennesima volta la questione dell’indipendenza della magistratura che, per la sua cifra neutra, non dovrebbe essere oggetto né di ostilità preconcetta né di appoggio incondizionato. Questo è tuttavia avvenuto e avviene: dovrebbe chiedersene ragione non solo alla politica, ma alla stessa magistratura.
Se il costituente ha scelto di elevare la magistratura, non ha però operato nella medesima direzione in confronto del governo della Repubblica che, nel complesso, appare ed è debole: pure di ciò vi era consapevolezza alla Costituente. Lo aveva sottolineato un costituente come Leo Valiani, azionista: «tutto questo – cioè l’opzione di attribuire ai partiti un ruolo ‘costituzionale’ – contribuì a non porre nella Costituzione il problema di un governo forte». La Costituente tuttavia aveva votato, non ignorando il problema, il 5 settembre 1946 un ordine del giorno redatto da Tommaso Perassi, repubblicano e giurista prestigioso, con il quale i costituenti si impegnavano ad introdurre nella Carta «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo». Poi non se fece nulla. Invece si operò per scomporre il potere pubblico assegnando singoli poteri a una non circoscritta pluralità di organi; anche l’invenzione del regionalismo rispondeva a questo disegno di consistente disarticolazione del potere statale.
In questo quadro la posizione costituzionale della magistratura suscita perplessità: essa fa problema in relazione alla sovranità popolare che è e resta primaria in qualunque repubblica, salvo accettare il fatto compiuto dello scivolamento verso forme di elitismo costituzionale e politico. Da questo punto di vista la magistratura è stata costituita, e si è costituita, in una corporazione in grado di influenzare in generale la vita pubblica e privata del Paese. Un’azione di riequilibrio non è allora inopportuna, ma necessaria. Non c’è dubbio che la riforma disarticolerà, se confermata, e il CSM e la magistratura in genere. Probabilmente, anzi certamente, sarebbe stato preferibile procedere a un ripensamento globale dell’allocazione dei poteri statali in funzione di un migliore equilibrio repubblicano e democratico. Ma la riforma va comunque in questa direzione e non può certo ritenersi contraria alla direttrice di fondo della nostra Costituzione che, si è appena osservato, ha perseguito l’obiettivo di scomporre, non di concentrare, il potere statale. Chiudo con una valutazione stilistica: dati i tempi di grave decadenza culturale, il testo di questa riforma è tutto sommato abbastanza ben scritto in italiano. Come magnifica è la lingua adoperata nella Costituzione del ’48. Non è poco. Per convincersene, dare un’occhiata a com’era stata scritta la riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016: giustamente il popolo la bocciò.
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