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Europa mon amour. Il male chiaro della corruzione


3 Apr , 2026|
| 2026 | Visioni

Vado verso Europa”, parole d’orgoglio di un personaggio del mito nel cammino della Storia.

Ed Europa riappare, fin dall’Iliade di Omero, nel novero degli amori del padre degli dei. Dopo che Zeus rapisce la fanciulla, inizia il lungo, ma fecondo, vagabondaggio dei suoi fratelli per ritrovarla, e Cadamo per primo giunge dalla Grecia continentale, dove aveva introdotto l’alfabeto fenicio. Oltre che un sistema di scrittura, l’alfabeto è il fondamento stesso dell’identità culturale e della trasmissione del sapere, il modo in cui le civiltà preservano la memoria e costruiscono il pensiero razionale e critico. In Grecia, in modo particolare, l’adozione dell’alfabeto segna la transizione dalla cultura orale del mito alla cultura scritta del ragionamento logico, filosofico e scientifico: il logos.

Cornice mitica a parte, la narrazione rappresenta, in generale, la migrazione epocale tra Oriente ed Occidente, tanto vero che il nome di Europa, in seguito assunto dai territori occidentali, sembra riflettere, secondo un’ipotesi etimologica, questo spostamento. In estrema sintesi, la nostra Europa, nata dalla lingua, dai saperi e da cruciali dinamiche migratorie, fin dal mito e dalle “sterminate antichità” vichiane.

Oggi, in virtù di numerose ricerche sociologiche e statistiche, l’Europa, quanto mai disunita e insicura, langue, tra l’altro, nella corruzione, antipode dei saperi, dell’etica e dell’intelletto. Se è vero che vaste frazioni della sua popolazione, tra il 65% e il 69%, ritengono di vivere, se non dentro la marxiana “immane raccolta di merci” del modello di produzione con capitale, di certo dentro un’alta concentrazione di illegalità e corruttela, una lesione insostenibile – gli studi non mancano – non solo del comando giuridico, ma altresì di diritti fondamentali dell’uomo, con forte incidenza in contesti di democrazia, in quanto disvalore critico erosivo della medesima. Del resto, <corruzione>, più che traduzione, è traslitterazione del lemma latino <corruptio>, rottura rovinosa e distruttiva, non semplice alterazione e, a giudizio di Piero Calamandrei, una logica antidemocratica perversa, nella quale le ragioni personali o di appartenenza prevalgono sul bene pubblico. Il fenomeno patologico, pertanto, necessita di disciplina, “in modo che non porti alla rovina della democrazia”, non di “farmacologia”, in quanto che solo l’”educazione politica”, morale e civile, a partire dalla scuola, può “ridurre e far scomparire i pericoli e le occasioni della corruzione (non solo) politica e parlamentare”.

Basterà estendere l’invettiva di Sandro Pertini per l’Italia a tutte le nazioni, cominciando dall’Europa: “La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti”. Rimanendo in casa nostra, un’eco in Norberto Bobbio: “Questa società italiana appare putrefatta e moralmente fiacca. Tutta, non soltanto il governo e il sottogoverno: tra chi sta dentro il palazzo e chi sta fuori c’è una corrispondenza. La corruzione dei politici e dei loro manager è una costante della vita politica italiana e forse non soltanto italiana: nasce soprattutto dal bisogno di procurarsi l’enorme quantità di soldi che i partiti e le loro correnti divorano, coinvolge tutti o quasi, creando una ragnatela di reciproci ricatti”. Certamente, non soltanto italiana.

Sul terreno concreto del percorso storico, dopo gli eroici furori del dopo guerra, entro la nuova costellazione sociale e politico-culturale è lentamente maturata l’esigenza di una lotta più efficace e meglio coordinata alle crescenti devianze antigiuridiche istituzionali e sistemiche, non puramente individuali o di gruppo. Inaggirabile posta in gioco, il bisogno ferito di legalità e “giustizia per tutti”, dal titolo di un film della fine degli anni ‘70, tanto per la collettività, quanto per gli offesi dai reati.

Oggi, infatti, l’Europarlamento approva la prima, pur tardiva direttiva anti-corruzione dell’UE, finalizzata all’istituzione di una cornice normativa armonizzata, in ambito penalistico, volta a prevenire e contrastare un ampio spettro di fattispecie legali di corruzione. Una maggioranza assoluta di 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni, pur convenendo di eliminare la locuzione tecnica di <abuso d’ufficio> e introducendo una sorta di nickname, un soprannome, ha concettualizzato il delitto quale <esercizio illecito di funzioni pubbliche>. Quantunque in altri termini onomastici, si versa, tuttavia, in tema di <sviamento di potere”, qualificazione giuridica e giurisprudenziale consolidata sia in ambito amministrativo che penalistico, dunque anche rispetto al nostro abrogato <abuso d’ufficio>.  L’illecito si sostanzia nell’esercizio dei pubblici poteri connessi alla funzione per fini impropri rispetto alla funzione medesima, in modo da far conseguire agli atti scopi estranei rispetto a quelli previsti dalla legge. Cosicché, la sussistenza del reato, anche con riferimento all’elemento soggettivo, può essere dedotta sia dall’atto o dalla condotta singolarmente valutati – qualora l’atto o la condotta esprimano di per sé il perseguimento di fini allotri rispetto ai fini istituzionali – sia da elementi esterni. “Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, per l’appunto. Ovvero: “legge, quando non si rispetta altra legge”, Al Capone, dal piano attico del crimine, aveva le idee chiare…

Agli Stati membri grava l’obbligo di “garantire che almeno alcune gravi violazioni della legge nell’esecuzione o nell’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni siano punibili come reato penale, quando commesse intenzionalmente”. E, poiché non si richiede che il pubblico ufficiale agisca “per ottenere un vantaggio ingiusto per sé o per un terzo”, la condotta non può rientrare sotto altre   norme incriminatrici, quali la corruzione, propria e impropria, la concussione e neppure la riformulazione del peculato, in quanto comprensiva solo di una parte delle condotte originariamente riconducibili all’abuso di ufficio, quale l’”abuso distrattivo”.

Nella relazione, il vantaggio ingiusto diventa un semplice aspetto che gli Stati “possono prendere in considerazione”. Di conseguenza, il governo di Roma non potrà ragionevolmente sostenere, come alcuni esternatori di partito si sono precipitati a dichiarare, che l’obbligo sia già previsto dal nostro ordinamento.

La formulazione, di necessità generica, all’esito di estenuanti negoziazioni, se, da un lato, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità relativamente alle condotte antigiuridiche da perseguire, dall’altro, appare sufficientemente perspicua e preclusiva nelle parole della relatrice, la liberale olandese Raquel Garcia Hermida-Van der Walle. L’Italia, ha precisato, anche con lo spazio concesso dalla direttiva, dovrà lavorare” sull’abuso d’ufficio, al fine di “rendere obbligatoriamente punibili almeno i due reati più gravi che rientrano nell’ambito dell’abuso d’ufficio”. E, con specifico riferimento al reato, ha aggiunto che “se non avessero ritenuto che fosse una questione così importante, non avrebbero combattuto così duramente contro di essa”. Contro, ossia, una novella normativa esigita dalla cittadinanza comunitaria, “calpestata” (Ferruccio De Bortoli) dalla corruzione.

Del resto, quando il Consiglio dell’UE, nel 2024, aveva stralciato la dizione di abuso d’ufficio, il ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, aveva espresso soddisfazione per una “mediazione che consente di conciliare gli obiettivi della proposta con le azioni di carattere nazionale”. E, proprio relativamente a queste ultime, a Bruxelles è stata ribadita l’integrale sostanza logico-giuridica del delitto di abuso d’ufficio. Agli esecutivi politici e ai legislatori penali nazionali compete unicamente la facoltà di individuare quali condotte dei pubblici ufficiali debbano essere perseguite.

In fondo, a distanza di quasi tre secoli dallo “Spirito delle leggi” del barone di Montesquieu, l’UE ha ritenuto di dovere applicare la sua proposta cardine, secondo la quale “il potere deve arrestare il potere”, altrimenti detto “principio della separazione dei poteri”, legislativo, esecutivo, giudiziario, in quanto che “chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti”. Un’antropologia, su base storica e psicologica, del potere non ignota al nostro Cesare Beccaria. Pertanto, gli Stati democratici, allo scopo di promuovere e mantenere “società bene ordinate”, debbono istituire rigorosi “limiti normativi” e fronteggiare gli abusi perpetrati da poteri fuori controllo.

È, poi, di disarmante evidenza che l’annessione al potere dell’abuso intrinseco, come suo tratto naturale e distintivo – “il potere c’è per abusarne” – rappresenta, dietro una manovra diversiva e auto-assolutoria, una patologica deriva, una vera e propria devianza del potere stesso, ostile ai meccanismi del controllo di legalità e ai bilanciamenti.

Chez nous, invece,l’esatto contrario. Si è abrogato un punto nevralgico del quadro normativo esistente, con le note, già sperimentate conseguenze di gravi casi di sopraggiunta improcedibilità nell’esercizio della giurisdizione penale. Tali i “vuoti di tutela penale” riconosciuti dalla stessa Consulta. Pensare che già il “Trattato sulle leggi” di Tommaso d’Aquino, oltre a costituire il nucleo permanente del diritto canonico, definiva la legge come un “ordine della ragione orientato al bene comune” – beninteso: la ragione naturale – nel senso preciso che, se una norma devia dalla retta ragione, perde la sua essenza e forza di legge. Per la prima volta, si metteva così a fuoco e in tensione il tema della “corruptio legis”, la corruzione, ossia, della legge medesima, non solo delle condotte antigiuridiche di singoli o gruppi. Donde Tommaso faceva poi discendere i presupposti salienti della “perversitas legis”, inidonea e contraria alla tutela del bene comune. Per quanto possa apparire dissonante, qualche decennio dopo, la domanda di Dante Alighieri: “le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”, mette conto sottolineare che il poeta intendeva significare, in modo specifico ed esclusivo, l’assenza dell’Autorità politica dell’Impero, non la razionale bontà delle leggi in quanto tali.

E, dunque, con buona pace della narrazione fiabesca del pericolo di blocco dell’azione amministrativa dei sindaci e dei dirigenti pubblici, (asseritamente) condizionati dalla cosiddetta “paura della firma”. Lo stesso presidente pro-tempore Antonio Decaro non chiedeva “l’abolizione del reato”, bensì una sua razionale rimodulazione. Se non che, sulla sua strada ha trovato personaggi in cerca d’autore che lo statista francese Adolphe Thiers definirebbe “più realisti del re”.

Purtuttavia, l’Eurocamera impone un riallineamento normativo tale, da ricondurre l’abuso d’ufficio, seppure in limiti e forme ridefiniti dalle direttive stesse, nel quadro della legge penale italiana, dal cui perimetro è stata improvvidamente, e pour cause, espunto. Si ponga la dovuta attenzione alla natura di siffatto obbligo giuridico, che è inderogabile, a fortiori nel nostro ordinamento costituzionale, in forza del principio di obbligatorietà dell’azione penale, talmente imperativo da non ammettere “vuoti di tutela penale”. Al contrario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2025, pur rilevando “vuoti di tutela penale”, anziché contro-dedurne l’incompatibilità con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, allo scopo di evitare “sovrapposizioni” ha pretermesso la propria competenza di “giudice del diritto” e delle leggi, indefettibile ai fini dell’ordine gerarchico delle fonti del diritto,  la Costituzione al vertice, e rimesso ogni decisione alla “responsabilità politica del legislatore”. Il legislatore dell’abrogazione?  

A nulla, inoltre, può rilevare l’assenza di siffatto principio in altri Stati membri o la sua progressiva erosione in Germania, a partire dalla metà degli anni ’70, in quanto il Legalitätsprinzip, o principio di legalità della Grundgesetz, la Legge Fondamentale del 1949, è mitigato e ristretto alle ipotesi delittuose più gravi e socialmente allarmanti.

Epperò, come abbiamo già sostenuto su queste colonne, il compito della nostra Corte Costituzionale non è affatto terminato con il frettoloso rigetto delle istanze di incostituzionalità avverso l’abolizione del delitto in argomento dal nostro ordinamento. Non a caso, il presidente della Corte, Giovanni Amoroso, si è affrettato a puntualizzare: “Se questa direttiva del Parlamento europeo modifica il quadro normativo, è possibile che la Corte sarà chiamata nuovamente a fare il controllo che l’articolo 111, primo comma, della Costituzione prevede”.

Infine, la direttiva dovrà essere formalmente adottata anche dal Consiglio dell’UE e gli Stati membri, entro i 24 mesi successivi, dovranno tassativamente recepirla, a pena di procedura d’infrazione.

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