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Sulla Costituzione in senso materiale


10 Set , 2026|
| 2026 | Recensioni

Nessun concetto della costituzionalistica, elaborato nel lungo Novecento giuridico italiano, ci pare più centrale di quello mortatiano relativo alla “costituzione materiale”. La centralità di cui parliamo non è meramente epistemologica, o non lo è soltanto: attraverso il concetto di costituzione materiale, infatti, lo studioso, quanto il semplice osservatore delle questioni politico-istituzionali, può servirsi di una lente eccezionale attraverso cui scandagliare il punto di intersezione tra politica e diritto, ieri come oggi.

A ragione di ciò, sembra d’obbligo salutare con favore il bel libro di Omar Chessa, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Sassari, che, in verità, non si limita a una rassegna del concetto in questione, muovendosi all’interno di una letteratura specialistica già quasi sterminata, ma ne sviluppa un’elegante versione, sì debitrice dell’opera mortatiana, ma capace anche di andare ben oltre questa, riformulandone il punto nevralgico – per l’appunto, il termine della costituzione materiale – all’altezza dei tempi che viviamo.

Iniziamo allora col ribadire che l’autore non si limita a Mortati, ovviamente: come fa ogni grande studioso, quella di Chessa, come detto, è una ricostruzione raffinata che prende le mosse dalla storia della filosofia politica moderna, ossia da Hobbes, da Hegel (soprattutto) e poi da Marx, per arrivare a costituzionalisti insigni come Carlo Lavagna.

Ciò detto, per andare alle ragioni del libro, il punto, nella ricostruzione filosofica proposta, è giungere a un risultato ben preciso: il concetto di costituzione materiale non è nuovo, anzi, e non è, se guardiamo bene, neanche di matrice unicamente costituzionalistica. Esso trae spunto, infatti, dalla dialettica hobbesiana tra diritto naturale e diritto positivo ma, soprattutto, da quella hegeliana tra diritto e moralità.

In altre parole, l’autore ci vuole dire che, lungo la storia del pensiero moderno, c’è sempre stata questa sensibilità verso il «lato materiale» dello Stato, delle istituzioni, talché, nella considerazione della dimensione del potere pubblico, il giurista, quanto il filosofo, non può eludere il discorso dell’eticità, ovvero la dimensione concreta, appunto materiale, della sfera pubblica.

Sempre l’autore (pag. 86) lo afferma con chiarezza: «il lato materiale è ciò senza di cui il diritto formale non sarebbe e quindi, essendo una sua condizione di possibilità e pensabilità, contribuisce a definirne il concetto generale».

Insomma, è illusorio pensare, al tempo di Mortati come adesso, che il diritto in generale e il diritto costituzionale in particolare possano ridursi al dato normativo: «la dimensione ontica del diritto non si riduce alle fonti del diritto, agli atti di volontà produttivi di norme, i quali rappresentano solo il lato onticamente formale del diritto» (pag. 85).

Tanto rimarcato, che cos’è il lato materiale di cui si parla? Ancora, rifacendoci all’autore, che si rivolge direttamente a Hegel, possiamo dire che il (diritto) materiale «è ciò che ha carattere extra-giuridico o che sta ai confini del giuridico, quale suo lato esterno, affacciantesi su una realtà che in sé non è giuridica e che non necessariamente è naturale, potendo essere anche e soprattutto una realtà sociale» (pag. 75).

Ebbene, questo è uno snodo fondamentale del libro di Chessa: il neoliberalismo oggi imperante, nella sua negazione proprio della realtà sociale – utile qui ricordare la «frase manifesto» dello stesso neoliberalismo: «la società non esiste, esistono solo gli individui», di thatcheriana memoria – non fa altro che nutrirsi (fagocitandola) di quella realtà sociale stessa, senza la quale non potrebbe darsi nessuna materialità, dunque nessuna statualità.

Tutto ciò, se vogliamo, è la riproposizione del paradosso di Böckenförde: «lo Stato (neo)liberale vive di presupposti che non può garantire»; ciò, aggiungiamo, perché quello Stato (neoliberale) non vuole garantire il connubio alla base del moderno potere pubblico: ovvero il legame tra normatività e normalità, sfera pubblica e privata, dimensione formale e materiale del diritto. Se lo facesse, perderebbe la sua ragione d’esserci, il suo dover essere – senza essere.

Ora, ribadire la volontà di negare quel legame (tra diritto e moralità o, il che è dire lo stesso, tra costituzione formale e materiale) da parte del moderno apparato pubblico neoliberale è senza dubbio un merito dell’autore. Il suo obiettivo, quello che a noi pare essere stato il suo principale obiettivo teorico, in virtù di quanto detto, è senz’altro raggiunto: aver illuminato il lettore, attraverso il pensiero di Mortati ma non solo, sulla complessità della genesi del potere pubblico, sulla porosità della costituzione, costituzione che presenta sempre una matrice composita, costitutivamente aperta all’esterno, mai puro testo fermo nella sua esegesi, ma diritto vivente in continuo movimento.

Chi nega questo nega il concetto di costituzione stesso, dunque nega la possibilità di un potere (realmente) pubblico. La sfida del neoliberalismo, in effetti, che Chessa segnala e denuncia, è stata proprio questa: ovvero quella di porsi come un potere pubblico senza pubblicità, senza un legame costitutivo con la sfera dell’eticità.

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